TUTELA DELL'AMBIENTE ==================== a) Premessa ----------- La questione ambientale non è estranea alla Costituzione italiana, così come non è assente nella tradizione del costituzionalismo moderno e contemporaneo[^7]. D'altra parte, l'ambiente è «*un presupposto di tutti gli altri diritti e, come tale, costituisce una sfida per l'intero assetto di quello che, in base alle costituzioni nate nella seconda metà del secolo scorso, si può definire lo Stato costituzionale*»[^8]. Nel testo originario della Costituzione la questione ambientale, seppur dimessamente, è menzionata all'art. 9.2 che richiama espressamente il compito della Repubblica di tutelare «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Successivamente, con L. cost. n. 3 del 2001, la Costituzione si è dotata di disposizioni e formule più "evolute" e rispondenti alla (drammatica) rilevanza assunta dalla questione ambientale nella società odierna. All'interno del nuovo titolo V la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema" è annoverata tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117.2, lett. s). Alla legislazione concorrente Stato-Regioni spetta, invece, la «valorizzazione dei ... beni ambientali», nonché il «governo del territorio» (art.117.3). Sono state, altresì, assegnate al medesimo comparto legislativo anche la «tutela della salute», l'«alimentazione», la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali». Adottando questa soluzione, seppure in un ambito del tutto peculiare (il titolo V è -- com'è noto --integralmente dedicato alle autonomie territoriali), il legislatore costituzionale del 2001 ha, da una parte, ammesso -- come rilevato finanche dalla Corte costituzionale - la vigenza del principio ambientalista nell'interno dell'ordinamento italiano, ritenendolo «desumibile dal complesso dei valori e dei principi costituzionali»)[^9]. Dall'altra ne ha coerentemente recepito la rilevanza ordinamentale. E declinando il principio ambientalista in una duplice direzione ha assicurato la convivenza, a partire dal testo costituzionale, di un'interpretazione di tipo antropocentrico («tutela dell'ambiente») con una lettura di carattere ecocentrico (tutela dell' «ecosistema»). b) La giurisprudenza costituzionale ----------------------------------- La Costituzione italiana tutela il diritto all'ambiente. Ad averlo, in più occasioni ribadito, è stata la Corte costituzionale. A tale riguardo è interessante rilevare come il giudice costituzionale sia approdato a questo esito non sulla base di una visione giusnaturalista e immanente dei diritti dell'uomo (e in quanto tale sganciata dal testo costituzionale). E neppure impiegando l'art. 2 Cost. alla stregua di una norma a *fattispecie aperta* (soluzione questa di per sé idonea ad assorbire all'interno della generica formula «diritti inviolabili dell'uomo» tutti quegli interessi che, venuti maturando nella coscienza sociale nel corso del tempo, non erano stati espressamente menzionati in Costituzione). La Corte è venuta enucleando la nozione costituzionale di ambiente (e la dimensione dei diritti a essa sottesa) a partire da disposizioni puntuali e dettagliate della Costituzione italiana. È il caso della tutela del paesaggio ex art. 9, formula dalla quale il giudice costituzionale ha ricavato la definizione di «ambiente naturale modificato dall'uomo» (Corte cost. n. 94 del 1985 e n. 151 del 1986). E del diritto alla salute come «diritto fondamentale» e «interesse della collettività» (art. 32 Cost.) dal quale non solo la Cassazione (Cass. S.U. 6.10.1979, n. 5172), ma anche la Corte costituzionale ha desunto l'esistenza del «diritto all'ambiente salubre»(Corte cost. n. 247/1974; n. 167 del 1987). La presa di posizione assunta, già alla fine degli anni Ottanta, dal giudice costituzionale su questo punto è quanto mai netta, soprattutto nelle sue implicazioni di ordine sistemico: *«L\'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l\'esigenza di un habitat naturale nel quale l\'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto»*[^10] Di qui l'innestarsi di un impianto giurisprudenziale che ha consentito al giudice costituzionale di assumere la tutela dell'ambiente anche come limite da opporre all'iniziativa economica (art. 41), al diritto di proprietà (art. 42), all'uso razionale del suolo (art. 44). A offrire una coerente ed esaustiva sintesi degli sviluppi della giurisprudenza sul diritto dell'ambiente è stato lo stesso giudice delle leggi in una sua recente sentenza: *«È noto che, sebbene il testo originario della Costituzione non contenesse l\'espressione ambiente, né disposizioni finalizzate a proteggere l\'ecosistema, questa Corte con numerose sentenze aveva riconosciuto (sentenza n. 247 del 1974) la "preminente rilevanza accordata nella Costituzione alla salvaguardia della salute dell\'uomo(art. 32) e alla protezione dell\'ambiente in cui questi vive (art. 9,secondo comma)", quali valori costituzionali primari (sentenza n. 210del 1987). E la giurisprudenza successiva aveva poi superato la ricostruzione in termini solo finalistici, affermando (sentenza n.641 del 1987) che l\'ambiente costituiva "un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell\'insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l\'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l\'ordinamento prende in considerazione". Il riconoscimento dell\'esistenza di un "bene immateriale unitario" non è fine a se stesso, ma funzionale all\'affermazione della esigenza sempre più avvertita della uniformità della tutela, uniformità che solo lo Stato può garantire, senza peraltro escludere che anche altre istituzioni potessero e dovessero farsi carico degli indubbi interessi delle comunità che direttamente fruiscono del bene»*[^11]*.* c) Il principio internazionalista e la tutela ambientale -------------------------------------------------------- Tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano peculiare rilevo riveste il principio internazionalista che ha il suo perno negli artt. 10-11 Cost. L'art. 10.1 Cost., in particolare, oltre a riconoscere implicitamente il diritto pattizio, sancisce che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". L'istituto dell'adattamento nel diritto internazionale implica l'esistenza di un "*rinvio mobile*" e pertanto un recepimento automatico delle norme internazionali nell'ordinamento interno. Peculiare rilevo è venuto assumendo, all'indomani della revisione costituzionale del 2001, l'art. 117.1 Cost. che vincola la legislazione statale e regionale al rispetto degli obblighi internazionali e dell'ordinamento Ue. Le procedure e gli istituti giuridici sottesi al principio internazionalista hanno reso, in questi anni, possibile l'ingresso nell'ordinamento italiano di norme e principi in materia ambientale maturati nel diritto internazionale e dell'Unione europea. Si pensi alle numerose convenzioni internazionali siglate dall'ONU (conferenze di Stoccolma del 1972, di Rio del 1992, di Johannesburg del 2002, Accordo di Parigi del 2015sottoscritto da195 Stati e che oggi si propone di adottare azioni congiunte per fronteggiare i mutamenti climatici e surriscaldamento)[^12]. In Europa la questione ambientale ha fatto capolino anche all'interno della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sebbene la CEDU(1950) non menzioni espressamente questo diritto. La Corte europea ha originalmente ricavato il diritto dell'ambiente dall'art. 8 della Convenzione avente ad oggetto la tutela della vita privata e familiare (si vedano i casi *Lopez Ostra c. Spagna* - 09.12.1994; *Cordella e altri c. Italia* - 24 gennaio 2019). Ben più incisive e puntuali sono invece le disposizioni in materia di tutela ambientale contenute nel Trattato sull'Unione europea, dalle cui disposizioni apprendiamo che l'Unione «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato ... su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente» (art. 3,§. 3) e promuove lo «sviluppo sostenibile della Terra» (art. 3, §§. 3-4). Nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono stati invece definiti gli ambiti di competenza dell'Unione in materia ambientale. A tale riguardo il Trattato rileva che le «esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile» (art. 11). Nel TFUE sono stati altresì definiti i profili funzionali della tutela ambientale fondata «sui principi di precauzione, dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"» (art. 191,§. 2, TFUE In questo contesto ciò di cui abbiamo oggi bisogno è una coerente e dettagliata riforma legislativa diretta a «*individuare le modalità con le quali inserire la valutazione degli interessi ambientali nella programmazione di tutte le altre attività pubbliche e di tutti i programmi economici e sociali che vengono proposti e approvati nel circuito decisionale Parlamento / Governo (il modello potrebbe essere quello della Loi Grenelle francese), individuando criteri e metodi del bilanciamento*» [^13] d) La recente modifica costituzionale ------------------------------------- Una riforma Costituzionale di inizio 2022 ha introdotto la tutela dell'ambiente nella prima parte della Costituzione, in particolare il testo recita: "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.* *Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*. *Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*". Se è vero, come abbiamo scritto, che la giurisprudenza costituzionale aveva già individuato l'ambiente come un bene da tutelare, appare evidente che inserirlo anche espressamente tra i beni tutelati, aggiungere la biodiversità, gli ecosistemi, l'interesse delle future generazioni e la tutela degli animali non può altro che avere un effetto importante sulla futura giurisprudenza costituzionale ed anche sulla lettura costituzionalmente orientata delle norme. Le perplessità relative alla prima volta che viene modificata la parte iniziale della Costituzione, quella dei principi generali, possono essere superate dal fatto che la norma è stata approvata quasi all'unanimità, dando l'idea che si tratta davvero di un principio generale condiviso da tutti, come deve essere un principio costituzionale. Si vedrà quale sarà l'evoluzione della giurisprudenza ma non vi è motivo di dubitare che la tutela dell'ambiente potrà solo essere aumentata dall'inserimento di questi elementi nella nostra Carta Costituzionale. Forse ancora più importante è la modifica dell'art.41, 2° co., Cost. Per l'art.41 "*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo di recar danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*." In periodo di liberismo, una modifica costituzionale che pone limiti all'iniziativa economica privata sulla base dell'ambiente e della salute diventa una novità che non è possibile sottovalutare. Se si pensa ai processi per disastro o inquinamento ambientale, ai processi per omicidi colposi sul lavoro, diventa evidente che la libera iniziativa economica diventerà ben debole argomento ogni qualvolta andrà a scontrarsi con l'ambiente o con la salute dei lavoratori o dei cittadini. Anche in questo caso gli sviluppi si vedranno in futuro, certamente si tratta di un segnale dell'importanza che ha assunto la questione ambientale, di una presa d'atto che l'ambiente è valore costituzionale riconosciuto a livello internazionale e non vi fosse ragione perché non fosse anche in modo espresso nella Costituzione Italiana. Il riconoscimento di una prevalenza dell'ambiente (e della salute) come valore superiore alla libera iniziativa economica privata, in grado di limitarla, è un elemento in più, importante.