LA PARTE OFFESA
La figura della parte offesa del reato è delineata nel libro I, parte I del C.p.p., titolo VI persona offesa dal reato, all'art.90, dove vengono indicati i diritti e le facoltà della stessa nel procedimento penale: può indicare elementi di prova, presentare memorie, se minore può essere assistita dalle figure di cui agli artt.120e 121 del C.P. e, se deceduta a seguito della commissione del reato, i diritti e le facoltà sono esercitabili dai congiunti.
All'art.90 bis sono destinati l'indicazione delle informazioni sui diritti che deve disporre l'Autorità giudiziaria.
Nei codici penali e di procedura penale vigenti prima del 1989, data di pubblicazione del Nuovo Codice , la figura della parte offesa godeva di una serie di prerogative, ormai dimenticate e scomparse con la redazione del Nuovo codice di p.p.:
La p.o. dal reato, poteva partecipare a tutta la fase delle indagini condotte dal Giudice Istruttore, fin dall'inizio del procedimento, partecipava all'interrogatorio successivo all'arresto dell' indiziato, si poteva costituire parte civile in quella fase e seguiva, in pratica, tutte le fasi del procedimento.
Oggi, nonostante le numerose innovazioni introdotte nella nuova procedura, la posizione processuale della parte offesa ha visto restringersi il campo delle facoltà e dei diritti in capo alla stessa e alla sua difesa.
Durante tutto il corso delle indagini, dalla denuncia alla richiesta di rinvio a giudizio, non ha alcuna informazione in ordine alle stesse, salvo avvisi per atti irripetibili;
nell'incidente probatorio il suo avvocato non può porre domande, ma solo memorie o precisazioni;
In caso di vittima di violenza di genere, è esposta a quella che può essere esercitata dall'imputato o indagato, che viene avvisato, anche in sede di colloquio con la PG, della denuncia subita, con contestuale diffida spesso richiesta dalle vittime. Non sono pochi i casi di ritorsione pericolose per le denuncianti.
Il progetto di riforma della Ministra della giustizia non presenta novità rilevanti, né adiuvanti alla piena partecipazione attiva della parte offesa, soprattutto nella fase cautelare, disciplinata dall'art.293 e commi collegati, che dispongono il diritto ad avere informazione delle modalità di denuncia o querela, diritto a conoscere la data e il luogo del rinvio a giudizio e di avere copia o estratto dell'eventuale sentenza di condanna , nonché il diritto ad avere la richiesta di archiviazione del PM, di poter usufruire del patrocinio a spese dello Stato, la traduzione degli atti, anche se all'estero, e di avere notizia delle eventuali misure di protezione se richieste dal PM (Art.90 bis lett.a)b)c)d)e)f) g) ). Quest'ultima comunicazione, importante per le vittime di violenza di genere, non sufficiente alla piena partecipazione della vittima al processo, per le successive osservazioni.
L' art. 90 ter dispone l'obbligo di comunicare, alla p.o. o al suo difensore, le variazioni delle condizioni delle misure che si dispongono nei confronti dell'indagato e/o dell'imputato, per rendere edotta la parte delle circostanze che potrebbero incidere sulle vicende della parte offesa, ad esempio, in caso di pericolo alla persona, se l'indagato è a conoscenza della persona del denunciante, a lui indicato nell'esecuzione di una misura cautelare.
Ma ciò non è sufficiente alla completa cognizione degli eventi che avvengono durante le indagini, come l'avere avviso dell'esecuzione delle misure coercitive, dell'interrogatorio e dell'esito della convalida, così come il deposito degli atti che spetta al difensore e all'indagato, ma non alla parte offesa o al suo difensore.
Nè la parte offesa, fino alla possibilità di costituzione di parte civile, al Giudice dell'udienza preliminare, quando è previsto, o al dibattimento, prima dell'esplicarsi di tutte le formalità di apertura dello stesso, è messa in condizione di partecipare, dopo averne avuto avviso, all'udienza del tribunale della Libertà , se adito dall'arrestato, o all'appello contro il diniego della libertà espresso dal Gip, o al ricorso in Cassazione sulla revoca o modifica dello status proposta dall'indagato/imputato.
Pertanto, al fine di conciliare tutti i diritti e le prerogative delle parti partecipanti al processo penale, è importante modificare gli articoli che disciplinano le prerogative della parte offesa, adeguandone la partecipazione egualitaria con quella dell'indagato/imputato e si propone:
1\) All'art.293 ter si aggiunga l'obbligo di comunicazione alla parte offesa dell'esecuzione delle misure cautelari, del diritto a consultare e estrarre copia della richiesta di misura del PM, del diritto ad avere copia del verbale di arresto e della comunicazione, contemporaneamente al Gip e al PM.
2\) Che la parte offesa sia avvisata, o il suo avvocato, dell'interrogatorio dell'indagato, per assistervi e, come nel passato, permettere di evitare, con il confronto immediato, la negazione della partecipazione al reato, a causa del deterrente della presenza della parte offesa.
3\) Così come all'art.293 c.2, disporre che le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare siano notificate all'imputato *e alla parte offesa*.
4\) Anche in caso di trasgressione agli obblighi di PG, qualora sia fermato l'imputato, obbligo di avviso anche alla parte offesa e obbligo di comunicazione dell'esito della convalida. (art.307 C.p.p.)