IL RAPPORTO DI LAVORO NELLE COOPERATIVE

Ci sono alcuni datori di lavoro che hanno una veste formale “particolare” adottata con l'interesse primario di accedere a facilitazioni di tipo fiscale e tributario. Nascono da tradizioni sociali, storiche e geografiche del nostro Paese e hanno conservato nel tempo regimi peculiari e privilegiati.

Pensiamo alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, da ultimo alle Società Sportive Dilettantistiche, a forme svariate di Associazioni anche di volontariato, al mondo delle Cooperative, dei loro Consorzi e in particolare le Cooperative di produzione lavoro.

Tutte forme astrattamente virtuose, fortemente volute e tutelate in Costituzione (non sempre realizzate), tradite dalla voracità imprenditoriale.

Esimendoci da una analisi – di fatto e giuridica - sull'acritico favore legislativo ed economico a loro riservato, in questa sede preme evidenziare come, all'interno di queste forme di organizzazione economica, anche il rapporto di lavoro che si istaura con chiunque a qualunque titolo “si obbliga mediante retribuzione” e in diverse forme presta “il proprio lavoro intellettuale o manuale”, perde le originali e ormai residue forme di tutela, garantite al classico rapporto di lavoro di natura subordinata. Cooperative come forme, neanche tanto mascherate ma sicuramente impunite, di caporalato o come forme di intermediazione di manodopera scomposte dentro strutture di appalto e subappalto (il)lecito.

E' necessario ripensare e individuare un nucleo indissolubile di diritti, garanzie e norme che garantiscano a chiunque lavori le medesime tutele. Invero l'esperienza anche professionale ci ha dimostrato come il sovrapporsi di normative non armoniose e l'incoerente applicazione giurisprudenziale, aggravino l'esercizio del diritto e dei diritti e pongano sempre il lavoratore in una posizione di sudditanza e fragilità giuridica come di sminuita tutela economica.

La legge 142/2001 aveva disegnato il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Cooperative distinto dal rapporto associativo che, in genere, si sommano e aveva tentato di valorizzare il ruolo del lavoratore. In realtà, il rapporto di lavoro rimane sempre assoggettato e condizionato a quello associativo come già indicava la circolare del Ministero del lavoro nr. 10/2004. Nella concretezza dei fatti e nell'evoluzione normativa (L. 30/2003) il lavoro alle dipendenze di una cooperativa è una delle forme più sottopagate di lavoro, quasi esclusiva di una manovalanza meno qualificata, priva di molti dei diritti riservati “agli altri lavoratori”. E' un rapporto di lavoro più instabile perché risente del ricatto della condizione di socio e delle obbligazioni economiche nascenti dal rapporto associativo.

In genere il socio non partecipa all'attività associativa ma subisce le conseguenze delle scelte delle assemblee a cui di rado partecipa proprio per la mistificazione della vita sociale.

Si rende necessario, quindi, intervenire a livello normativo per ridimensionare il sistema di sfruttamento lavorativo che le Cooperative, anche sociali e di produzione e lavoro, hanno agevolato con una serie di correzioni volte ad assicurare:

1) Applicazione chiara e univoca dei regimi giuridici di socio e di lavoratore, eliminando l'interdipendenza ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro,

2) Solidarietà sicura tra committente e cooperativa per retribuzioni, contribuzioni, diritti del lavoratore;

3) Parità di trattamento retributivo e normativo tra lavoratori di cooperativa e lavoratori del committente;

4) Regole uniformi di sicurezza sul lavoro per tutti i soggetti che lavorano, in qualsiasi veste, in un medesimo ambiente di lavoro;

5) Possibile indagine di merito sulla genuinità delle esternalizzazioni e cessioni di rami d'azienda da parte dei lavoratori;

6) Sistemi di contenimento per il ribasso dei costi del lavoro

7) Forme di garanzia per gli accordi tombali con il lavoratore tra un cambio di appalto e l'altro.

8) Maggiore chiarezza sui CCNL applicabili

9) Rafforzamento dei diritti dei soci di controllo delle scelte dell'amministrazione sociale, anche su un piano processuale.

10) Possibilità rafforzate di controllo contabile e di nomina e/o variazione della compagine amministrativa in seno alle cooperative.