[^1]: Laura Ronchetti, *Il Nomos Infranto*, Jovene editore 2007 pag.226.
[^2]: F. LAFFAILLE, Mythologie constitutionnelle : le chef de l'État,
neutre gardien de la stabilité du régime parlementaire italien, Revue française de droit constitutionnel 2016/4 (N° 108).
G. SILVESTRI, La separazione dei poteri, I, Milano, 1979, II, Milano, 1984.
M. BARBERIS, Benjamin Constant. Rivoluzione, costituzione, progresso (1988. Il Mulino, Bologna)
M. CECCHETTI, S. PAJNO, G. VERDE, Dibattito sul Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato nell'ordinamento costituzionale italiano, Due punti Edizioni, Palermo, 2012, spec. pp. 65 ss.
AA.VV. La Dittatura della Maggioranza (coautori: Aldo e Giuseppe Bozzi, Domenico Gallo, Raniero La Valle, Pancho Pardi, Federica Resta), Chimienti editore, 2008
[^3]: Silia Gardini. *L'effettività del principio di parità di genere
nell'accesso alle cariche elettive nei piccoli comuni (nota a Corte cost., 25 gennaio 2022, n. 62)*. www.giustiziainsieme.it/
[^4]: L. Ferrajoli *Per una costituzione della Terra. L'umanità al
bivio*, Feltrinelli, 2022.
[^5]: Corte Cost. sentenza n. 45 del 2005.
[^6]: Corte Cost. sentenza n. 15 del 2008.
[^7]: Su 193 costituzioni che si possono leggere, alla data odierna, 149
contemplano norme che definiscono i principi e i valori per la tutela dell'ambiente (ci sono delle gravi eccezioni, come gli USA, il Canada e l'Australia; non senza che nei singoli Stati che formano tali federazioni vi siano costituzioni regionali che riconoscono espressamente questi principi).
[^8]: 5 S. Grassi, Ambiente e Costituzione, in Riv. quad. dir. amb.,
2017, p. 7
[^9]: Questo passaggio della sentenza della Corte cost. n. 126/2016
recita espressamente: «*L\'espressa individuazione, a seguito della riforma delTitolo V, e della materia "tutela dell\'ambiente, dell\'ecosistema",all\'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., quale competenzaesclusiva dello Stato, fotografa, dunque, una realtà già riconosciuta dalla giurisprudenza come desumibile dal complesso deivalori e dei principi costituzionali*».
[^10]: Corte cost n. 641 del 1987.
[^11]: Corte cost. n. 126 del 2016.
[^12]: Peculiare rilievo assume, in questo ambito, la *Dichiarazione ONU
sui diritti delle popolazioni indigene* (2007) che all'art. 29 riconosce il diritto dei *«popoli indigeni ... alla conservazione e protezione dell'ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e risorse. Gli Stati devono avviare e realizzare programmi di assistenza ai popoli indigeni per assicurare tale conservazione e protezione, senza discriminazioni»*.
[^13]: S. Grassi, Ambiente e Costituzione, cit..
[^14]: Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza del 20
febbraio 2020, n. 6626.
[^15]: Ossia 599 (fonte Ministero dell\'Interno dal 2011 al 2016) con
riferimento alle due sigle più famose di quella "galassia", cioè Casa Pound Italia e Forza Nuova (altre sigle sono Comunità militante Avanguardia nazionale, Dora - comunità militante dei dodici raggi, Fortezza Europa, Generazione identitaria, Hammerskin, Lealtà Azione , Movimento fasci italiani del Lavoro, Rivolta Nazionale, Skin4skin, Veneto fronte skinhead).
[^16]: Venendo poi alla previsione delle singole fattispecie di reato:
o i gruppi indicati nell\'articolo 1, è punito con la reclusione da
cinque a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329 .*
con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 516 a
euro 5.*
parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero
fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.*
partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi
ovunque custoditi.*
penale](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00004119',key:'05AC00004119',%20callerTicket:%20,%20userKey:%20
,_menu:'normativa',kind:%7d)),
la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti
importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici
indicati nell\'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice
penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti
importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei
diritti previsti dall\'art. 28, comma secondo, n. 1, del codice
penale.)*
[^17]: Alcuni corollari della disciplina penale sono:
*Art. 3 - Scioglimento e confisca dei beni.*
*Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del
disciolto partito fascista, il Ministro per l\'interno, sentito il
Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei
beni dell\'associazione, del movimento o del gruppo.*
*Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre
che ricorra taluna delle ipotesi previste nell\'art. 1, adotta il
provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante
decreto-legge ai sensi del secondo comma [dell\'art. 77 della
Costituzione.](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00009859',key:'05AC00009859',%20callerTicket:%20
,%20userKey:%20,_menu:'normativa',kind:
%7d))*
usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni
naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 516.*
un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente
le finalità indicate nell\'articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 206 a euro 516 .*
esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le
sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 516 a euro 1.032 .*
euro 516 a euro 2.065 se alcuno dei fatti previsti nei commi
precedenti è commesso con il mezzo della stampa .*
nell\'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un
periodo di cinque anni.*
usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni
naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 516.*
[^18]: Si ricordano in particolare:
od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all\'articolo [3](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105450ART3',key:'61LX0000105450ART3',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) della [legge 13 ottobre 1975, n. 654](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105450',key:'61LX0000105450',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) , è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 258.*
agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di
cui al comma 1. Il contravventore è punito con l\'arresto da tre mesi ad un anno.*
previsti dall\'articolo
[3](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105450ART3',key:'61LX0000105450ART3',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) della [legge 13 ottobre 1975, n. 654](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105450',key:'61LX0000105450',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), per uno dei reati previsti dalla [legge 9 ottobre 1967, n. 962](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105437',key:'61LX0000105437',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), o per un reato aggravato ai sensi dell\'articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all\'articolo 18, primo comma, n. 2-bis) della [legge 22 maggio 1975, n. 152](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120212',key:'61LX0000120212',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) si applica la disposizione di cui all\'articolo [6](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000108924ART6',key:'61LX0000108924ART6',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) della [legge 13 dicembre 1989, n. 401](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000108924',key:'61LX0000108924',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi [dell\'articolo 178 del codice penale](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00004243',key:'05AC00004243',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) o dell\'articolo [15](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000119990ART15',key:'61LX0000119990ART15',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) della [legge 3 agosto 1988, n. 327](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000119990',key:'61LX0000119990',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)))*
3 o per uno dei reati previsti dall\'articolo 3, commi 1, lettera
b), e 3, della [legge 13 ottobre 1975, n. 654](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105450',key:'61LX0000105450',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) , e dalla [legge 9 ottobre 1967, n. 962](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105437',key:'61LX0000105437',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), l\'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell\'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l\'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l\'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.*
quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni
esplosivi o incendiari, ovvero taluni degli oggetti indicati nell\'articolo [4](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120223ART4',key:'61LX0000120223ART4',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) della [legge 18 aprile 1975, n. 110](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120223',key:'61LX0000120223',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)). É sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962 , e 13 ottobre 1975, n. 654 , rinvenuti nell\'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli [articoli 324 e 355 del codice di procedura penale.](javascript:jump_module('show_list',%7bmask:'main',keys:'05AC00006208+05AC00006172',stack_pos:0,tipo:'leggi',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) Qualora l\'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.*
[all\'articolo 444 del codice di procedura
penale](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00006052',key:'05AC00006052',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell\'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. É sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.*
3 o per uno dei reati previsti dall\'articolo 3, commi 1, lettera
b), e 3, della [legge 13 ottobre 1975, n. 654](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105450',key:'61LX0000105450',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) o per uno dei reati previsti dalla [legge 9 ottobre 1967, n. 962](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105437',key:'61LX0000105437',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l\'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell\'articolo [3](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120181ART3',key:'61LX0000120181ART3',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) della [legge 25 gennaio 1982, n. 17](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120181',key:'61LX0000120181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo [3](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120181ART3',key:'61LX0000120181ART3',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) della [legge n. 17 del 1982](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120181',key:'61LX0000120181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)).*
quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.*
di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito
la commissione di taluno dei reati indicati nell\'articolo 5, comma 1, il Ministro dell\'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell\'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*
[^19]: Trovasi scritto in sentenza, infatti, che *“secondo il radicato
orientamento di questa corte di legittimità il confronto tra le fattispecie in apparente convergenza va realizzato con riferimento alla struttura delle medesimi tramite la comparazione dei rispettivi elementi costitutivi e non riguarda il modus interpretativo di ciascuna di esse o elementi esterni alla dimensione della tipicità\.... si tratta di insegnamenti più volte ribaditi dalle sezioni unite di questa corte per cui in caso di concorso di disposizioni penali che reggono la stessa materia il criterio di specialità richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse alla cui verifica deve procedersi mediante confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (sezioni unite numero 1235 del 28 ottobre 2010); ed ancora nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall\'articolo 15 del codice penale che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie al fine di apprezzare l\'implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata dalla legislatore ( sezioni unite numero 20664 del 23 febbraio 2017)\... solo la esistenza di un rapporto di continenza derivante dal confronto strutturale tra le fattispecie nel cui ambito si individui in una delle due disposizioni un elemento specializzante impone dunque di applicare esclusivamente la disposizione speciale e non di scegliere se applicare la disposizione generale o quella speciale, salvo che sia altrimenti stabilito; negli altri casi la quaestio iuris va risolta applicando il generale principio di tipicità/tassatività dell\'illecito e le norme in tema di concorso di reati (articolo 81 con la deroga di cui all\'articolo 84 codice penale). Calando tali principi di diritto nel caso in esame va anzitutto precisato che la Corte di Appello di Milano fa ricorso, nella operazione di qualificazione giuridica del fatto secondo una "pretesa" specialità \... ad un criterio rappresentato dalla connotazione interpretativa di "pericolo concreto" (legge Scelba) o "pericolo presunto" (legge Mancino) del reato, che non rientra affatto nel perimetro di obbligatorio confronto di cui all\'articolo 15 cod. pen. (la struttura astratta delle due fattispecie) perché attiene al profilo della interpretazione dei profili estrinseci della punibilità delle condotte.*
aspetti di convergenza fattuale ma non possono essere ritenute
collocabili nella dimensione della specialità.*
rievocazione storica del \<disciolto\> partito fascista attraverso
un determinato comportamento simbolico.*
condizioni l\'utilizzo di emblemi o simboli “propri o usuali” di
organizzazioni o gruppi che, all\'attualità, incitino alla discriminazione o violenza per motivi razziali etnici nazionali o religiosi.*
fascismo ha promosso storicamente discriminazione e violenza anche
per motivi razziali, fermi restando altri concorrenti disvalori), dall\'altro nel confronto tra le fattispecie astratte non vi è continenza, sia in ragione della maggiore ampiezza delle connotazioni ideologiche negative del fascismo sia per l\'essenziale diversità di ambito applicativo rappresentata dalla correlazione tra l\'uso dei simboli e la identificazione di un gruppo/movimento/associazione oggi esistente (secondo la legge dei 75) che persegua il particolare finalismo discriminatorio.*
in modo da risultare punibile ai sensi dell\'attuale articolo 604
bis cod. pen., si richiami all\'ideologia fascista, utilizzi la medesima simbologia e ostenti in pubbliche riunioni la simbologia o le manifestazioni fasciste, facendole proprie. In tal caso ci si troverebbe di fronte alla possibile applicazione di entrambe le disposizioni incriminatrici (ove riscontrata, per la legge Scelba, la dimensione di idoneità della condotta a porsi come fattore causale di ricostituzione del partito fascista) secondo quanto previsto dall\'articolo 81, primo comma, cod. pen., ma lì dov\'è la dimensione fattuale descritta nella contestazione risulti incentrata esclusivamente sulla manifestazione esteriore del disciolto partito fascista - in un contesto commemorativo - senza previa identificazione e connotazione del gruppo o della associazione esistente oggi, cui accedono le condotte (rientrante nel cono applicativo dell\'art. 604 bis, secondo comma, cod. pen.), l\'unica disposizione incriminatrice applicabili è proprio quella dell\'articolo 5 l. n. 645 del 1952, in forza delle ricadute del principio di tipicità e tassatività delle norme penali descritte dall\'illecito"*.
[^20]: *”Con questa interpretazione*, continua il Collegio, *coerente a
quella che la Corte Costituzionale ha dato nella sentenza n. 1 del 1957 in merito all\'art. 4 della l. Scelba, l\'art. 5 l. n. 645 del 1952 si inquadra perfettamente nel sistema delle sanzioni dirette a garantire il divieto posto dalla XII disposizione transitoria, nè contravviene al principio dell\'art. 21, primo comma, della Costituzione.*
essere sostenute, per ciò che concerne il rapporto di causalità
fisica e psichica, dai due elementi della idoneità ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della ricostituzione del partito fascista, sicchè quando questi requisiti sussistono l\'ipotesi di cui all\'art. 5 della legge citata è costituzionalmente legittima.*
che è quella di evitare, attraverso l\'apologia e le manifestazioni
proprie del disciolto partito, il ritorno a qualsiasi forma di regime in contrasto con i principi e l\'assetto dello Stato: tale ratio informa di sè ogni singola disposizioni di cui si compone la legge 20 giugno 1952, n. 645.*
livello di concretezza del pericolo che, nel caso della legge Scelba
riguarda la ricostituzione del partito fascista, mentre nel caso della legge numero 205 del 1993, abbraccia ogni concreto pericolo di diffusione di idee basate sulla discriminazione, l\'odio razziale ecc., sicché, ove manchi il pericolo di ricostituzione del partito fascista, la pubblica manifestazione simbolica della ideologia fascista deve essere apprezzata quale violazione dell\'art. 2 l. n. 203 del 1993.*
dal pericolo di ricostituzione del partito fascista e delle sue
idee, pericolo che\.... è accompagnato dalla presunzione di pericolosità delle organizzazioni fasciste e naziste che consente al giudice di operare una semplificazione del ragionamento probatorio. *
5 l. n. 645 del 1952 attenta allo Stato democratico attraverso il
pericolo di ricostituzione del partito fascista, realizzato attraverso la pubblica diffusione delle sue idee e simboli, è utile sottolineare che la legge Scelba introduce altresì una presunzione iuris et de iure di illiceità di dette idee che trova un duplice fondamento: il primo, di natura normativa super primaria, nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; il secondo, di origine storico sociale, che si poggia sulla condivisa esperienza della disumanità dell\'ideologia fascista e nazista, consapevolezza storica che è stata acquisita dalla comunità internazionale nel corso di oltre vent\'anni di regime tirannico e di guerra mondiale e che è stata specificamente sofferta dal popolo italiano e perciò trasfusa in un divieto espresso contenuto nella Carta costituzionale\....viceversa la legge numero 205 del 1993 rimette all\'accertamento del giudice la verifica della natura discriminatoria razzista negazionista delle organizzazioni vietate dalla legge numero 654 del 1975.*
elemento di specialità (la natura fascista e nazista delle
ideologie) che opera anche a livello di semplificazione probatoria, essendo indubbio che le ideologie fasciste naziste osteggiate dalla legge Scelba e da essa nominativamente individuate come vietate, rientrano ex se, per i contenuti ideologici e le azioni materiali poste in essere nel periodo storico cui si è fatto riferimento, tra quelle indicate dalla legge numero 654 del 1975 (ora art. 604 bis cod. pen.); viceversa, per le organizzazioni \<non nominate\> sarà compito del giudice di verificare dimostrare che sono ispirate da ideologie discriminatorie razziste ect.., e che compiono o invitano a compiere gli atti illeciti indicati nella norma.*
applicare l\'art. 2 l. n. 203 del 1993, con riguardo a un gruppo od
organizzazione che si richiama alle ideologie fasciste naziste, sarà esonerato dalla necessità di procedere all\'accertamento della natura vietata dell\'organizzazione investigata - al quale deve invece dedicarsi alla luce delle disposizioni della legge Mancino che non evocano nominativamente le organizzazioni vietate - potendosi affidare alla presunzione legale introdotta dalla legge Scelba.*
[^21]: Si veda l'intervista rilasciata al quotidiano “Libero” dal leader di CasaPound, Gianluca Iannone, il quale dichiara: “*(Il fascismo è stato) un grande padre, severo e giusto. E responsabilizzante. Mussolini era troppo buono, ha dato una seconda chance a gente che non lo meritava. Per esempio a Badoglio, che poi lo tradì…Noi ai tempi del Duce non c'eravamo, non possiamo provarne nostalgia. [Siamo fascisti perchè siamo convinti che avesse ragione lui ma siamo giovani]{.underline}. Nessuna nostalgia, lavoriamo al futuro*” .
marzo di quest'anno dal candidato Sindaco di Lucca, che alla
domanda: "*Fabio Barsanti fascista doc. Come biglietto di presentazione le può andare bene?*" risponde: "*[Sì, perché lo sono]{.underline}, però, sono anche sempre stato non nostalgico proprio perché la storia del fascismo insegna che bisogna andare avanti e incarnare un\'avanguardia. Quindi lo sono come un liberale può essere liberale e un comunista può essere comunista. [Rivendico il diritto]{.underline}, che per me è anche un dovere di italiano, [potermi rifare a questa esperienza]{.underline} come ad altre esperienze italiane [e quindi di vedere in quella dottrina e in quella idea di stato una stella polare]{.underline}. Io, però, vivo nel 2017 e guardo al futuro*".**
termini: “*Rossi: [Noi ci reputiamo fascisti]{.underline}, ma lo
facciamo contestualizzandolo al giorno d'oggi*" .**
CasaPound nella regione Abruzzo, si legge: *”Come CasaPound Italia
non abbiamo mai fatto mistero di vedere [nel Fascismo il nostro punto di riferimento ideale]{.underline}".***
[^22]: Soltanto per rendere l'idea dell'ampiezza del fenomeno, si elencano alcune delle aggressioni registrate negli ultimi anni (evidentemente, l'elenco non può essere completo):
fascisti mentre attaccava manifesti sul 25 aprile; 2 - Settembre 2011, aggressione agli studenti del liceo “Anco
Marzio"; **
Comunista”; 4 - 23 Febbraio 2012, aggressione agli attivisti del Teatro del
Lido di Ostia;**
della \”Spartak Lidense\“; 6 - 25 Aprile 2016, aggressione fascista presso EXDEPò di Ostia; 7 - Maggio 2016, aggressione studenti del liceo “Democrito”; 8 - 24 Maggio 2016, testata in volto al rappresentante d\'istituto
del liceo "Labriola". **
[^23]: (<http://94.23.251.8/~casapoun/images/unanazione.pdf>).
[^24]: Disponibile su
<https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104721.pdf>
[^25]: Cfr<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0587&from=IT>
[^27]: Entro il 2030 almeno l\'80% della popolazione adulta dovrebbe
possedere competenze digitali di base e 20 milioni di specialisti dovrebbero essere impiegati nell\'UE nel settore delle tecnologie dell\'informazione e della comunicazione, con un aumento del numero di donne operative nel settore.
[^28]: Entro il 2030 tutte le famiglie dell\'UE dovrebbero beneficiare
di una connettività Gigabit e tutte le zone abitate dovrebbero essere coperte dal 5G; la produzione di semiconduttori sostenibili e all\'avanguardia in Europa dovrebbe rappresentare il 20% della produzione mondiale; 10 000 nodi periferici a impatto climatico zero e altamente sicuri dovrebbero essere installati nell\'UE e l\'Europa dovrebbe dotarsi del suo primo computer quantistico.
[^29]: Entro il 2030 tre imprese su quattro dovrebbero utilizzare
servizi di cloud computing, big data e intelligenza artificiale; oltre il 90% delle PMI dovrebbe raggiungere almeno un livello di base di intensità digitale e dovrebbe raddoppiare il numero di imprese \"unicorno\" nell\'UE.
[^30]: Entro il 2030 tutti i servizi pubblici principali dovrebbero
essere disponibili online, tutti i cittadini avranno accesso alla propria cartella clinica elettronica e l\'80% dei cittadini dovrebbe utilizzare l\'identificazione digitale (eID).
[^31]: Cfr:
<https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=21763414&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document>
[^32]: Per avere un'idea del fenomeno, dalla ventesima edizione
dell'*Ericsson Mobility Report* 2021 il ritmo attuale al quale sta viaggiando il 5G è di un milione di nuovi abbonamenti al giorno che prevede per la fine del 2021, le sottoscrizioni saranno 580 milioni sottoscrizioni al mondo, arrivando a 3,5 miliardi (il 40% del totale) e una copertura del 60% della popolazione mondiale entro il 2026.
[^33]: I mercati più convenienti sembrano essere quelli delle Smart
Cities (circa 190 miliardi).
[^34]: Per un approfondimento sulla definizione e sui vari tipi di IA si
veda: <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200827STO85804/che-cos-e-l-intelligenza-artificiale-e-come-viene-usata>
[^35]: <https://www.abiresearch.com/market-research/service/ai-machine-learning/>
[^36]: Cfr. pag 89 Amazon dietro le quinte M. Angioni Raffaello Cortina
Editore, Milano 2020.
[^37]: <https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid>
[^38]: L\'acronimo con cui individuarle nasce in quegli ambienti
open-source che promuovono la consapevolezza della distorsione politico-economica conseguente. Ma è soprattutto in Francia che questo acronimo è associato ad una campagna di sensibilizzazione contro gli abusi della concentrazione.
[^40]: Acronimo inglese di (*Young people*) *Neither in Employment or in
Education or Training*, o anche \" *Not (engaged) in Education, Employment or Training*\", indica persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione. Usato per la prima volta nel 1999 in un report della *Social Exclusion Unit* del governo del Regno Unito, come termine di classificazione per una particolare fascia di popolazione, di età compresa tra i 16 e i 24 anni. In seguito, l\'utilizzo del termine si è diffuso in altri contesti nazionali, a volte con lievi modifiche della fascia di riferimento: in Italia, ad esempio, l\'utilizzo di né-né come indicatore statistico si riferisce, in particolare, a una fascia anagrafica più ampia, la cui età è compresa tra i 15 e i 29 anni, anche se in alcuni usi viene ampliato per i giovani fino a 35 anni, se ancora coabitanti con i genitori
[^41]: In base al Considerato 59 della Direttiva 20218/1808 con il
termine "alfabetizzazione mediatica" ci si riferisce "*alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai cittadini di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Al fine di consentire ai cittadini di accedere alle informazioni, usare, analizzare criticamente e creare in modo responsabile e sicuro contenuti mediatici occorre che essi dispongano di un livello avanzato di competenze di alfabetizzazione mediatica. L\'alfabetizzazione mediatica non dovrebbe essere limitata all\'apprendimento in materia di strumenti e tecnologie, ma dovrebbe mirare a dotare i cittadini delle capacità di riflessione critica necessarie per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti. È pertanto necessario che sia i fornitori di servizi di media sia i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, in cooperazione con tutti i soggetti interessati pertinenti, promuovano lo sviluppo dell\'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società, per i cittadini di tutte le età, e per tutti i media, e che se ne verifichino attentamente i progressi."*
[^42]: Tratto da “*Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo
millennio*", libro basato su di una serie di lezioni preparate da Italo Calvino nel 1985 in vista di un ciclo di sei lezioni da tenere all\'Università di Harvard, nell\'ambito delle prestigiose \"Poetry Lectures\" - intitolate al dantista e storico dell\'arte americano Charles Eliot Norton. Il ciclo, previsto per l\'autunno di quello stesso anno, non si è mai tenuto a causa della morte di Calvino avvenuta nel settembre 1985.
[^43]: In “*Cronofagia. La contrazione del tempo e dello spazio nell'era
della globalizzazione*", Guerini e Associati, Milano, 2003 raccolti, a cura di G. Paolucci, degli atti del convegno su «*Rapidità. La contrazione del tempo e dello spazio nella vita quotidiana*», tenuto presso l'Istituto Universitario Europeo (Firenze) nel gennaio del 2002.
[^44]: Per un approfondimento si rinvia al Par. 5 “*Il lato passivo
della libertà di informare: a) la libertà di informarsi/essere informati (interesse a ricercare notizie e diritto di accesso);*" del Cap. I "*L'art. 21 Cost. e la libertà di informare*" del manuale Diritto dell\'informazione e della comunicazione di R. Zaccaria, A. Valastro, E. Albanesi XI ed. CEDAM 2021.
[^45]: Corte di giustizia dell'Unione europea sentenza 24 novembre 2011,
C-70/10, Scarlet Extended SA c. SABAM).
[^46]: Sentenza 12 luglio 2011, C-324/09, L'Oréal SA c. eBay
International AG.
[^47]: Sentenza 3 ottobre 2019, C-18/18, Eva
Glawischnig-Piesczekc.Facebook Ireland Limited
[^48]: Corte di Cassazione Civile (Prima sezione) sentenza 19 marzo
2019, n. 7708.
[^49]: Si tratta delle delibere 102/20/CONS, 103/20/CONS e 104/20/CONS
irrogate, rispettivamente a Mywayticket, Viagogo, e StubHub per un totale di 5.580.000 euro, e diffidando allo stesso tempo tali piattaforme dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni di legge.
[^50]: Con il provvedimento 541/20/CONS l'Autorità ha sanzionato Google
Ireland, titolare del servizio Google Ads (servizio di indicizzazione e promozione di siti web) il quale ha consentito, attraverso il servizio di posizionamento pubblicitario online, la diffusione, dietro pagamento, di link che indirizzano verso determinati siti (landing page), in violazione delle norme di contrasto al disturbo da gioco di azzardo.
[^51]: [XVIII Legislatura - Lavori - Resoconti delle Giunte e
Commissioni (camera.it)](https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=06&giorno=15&view=filtered_scheda_bic&commissione=24&pagina=#data.20210615.com24.bollettino.sede00010).
[^52]: Gazzetta ufficiale di sabato 26 giugno: delibera del Senato
recante \"*Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico*\", proposta da una nutrita schiera di senatori, a iniziare da Mauro Maria Marino (Iv-Psi).
[^53]: Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.
[^54]: Art. 2 par. 1 del regolamento: “*un privato che agisce
nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale*";
[^55]: Art. 2, par. 2 del regolamento: “*servizi che soddisfano tutti i
seguenti requisiti: a) sono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); b) consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l'obiettivo di facilitare l avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni; c) sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti*".
[^56]: Art. 2, par. 5 del regolamento: “un servizio digitale che
consente all utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto";
[^57]: Art. 2, par. 5 del regolamento: “persona fisica che agisce per
fini che esulano dall'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona".
[^58]: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en>
[^59]: Durante la sua recente audizione in Commissione parlamentare per
l\'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Rai lo scorso 13 aprile 2021 disponibile su <https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=12116>
[^60]: EUR-Lex - 52020PC0842 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
[^61]: L. Aria in “*L'attività delle piattaforme tra DSA e Direttiva SMAV. La frontiera di una nuova regolazione?” del* 29.01.2021 in MediaLaws
big tech: le azioni Agcom nel contesto Ue*» su
<https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/un-new-digital-deal-per-la-regolazione-delle-big-tech-le-azioni-agcom-nel-contesto-ue/> illustrando in particolare l'indagine conoscitiva relativa ai servizi offerti sulle piattaforme online, avviata con delibera n. 44/21/CONS*.***
[^63]: <http://presidenti.quirinale.it/Pertini/documenti/per_disc_31dic_82.htm>
[^64]: Citazione da ultimo del documentario “the social dilemma” di Jeff Orlowski e scritto dallo stesso Orlowski insieme a Davis Coombe e Vickie Curtis e presentato il 26 gennaio 2020 al Sundance Film Festival, oggi distribuito da Netflix
[^65]: https://www.lapaginagiuridica.it/wp-content/uploads/2019/10/A\_74\_48037\_AdvanceUneditedVersion.pdf
[^66]: Articolo 9 del GDPR
Trattamento di categorie particolari di dati personali
1\. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
2\. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a\) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
b\) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
c\) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d\) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
e\) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
f\) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
g\) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
h\) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
i\) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
j\) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
3\. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
4\. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.
[^67]: Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione
nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979 e ratificata dall'Italia con legge 132/1985, rappresenta lo strumento giuridico
internazionale fondamentale in tema di diritti delle donne. L'attuazione della Convenzione viene monitorata dal Comitato il quale ai sensi dell'art. 21 della Convenzione stessa adotta le General Recommendations, atti con i quali offre un'interpretazione della Convenzione volta a fornire agli Stati indicazioni utili a ben definire il contenuto degli obblighi così da facilitarne l'applicazione. A questo proposito è utile ricordare che la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che si \"dovrebbe attribuire particolare peso\" alle interpretazioni fornite del Comitato per i diritti umani in relazione al Patto internazionale sui diritti civili e politici. Per analogia, la medesima rilevanza deve essere attribuita anche alle General Recommendations, del Comitato CEDAW. M. A. Freeman, *Oxford Commentaries on International Law: Un Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: a Commentary*, Oxford, 2012
[^68]: Basti pensare alle numerose pronunce della Corte Europea dei
diritti dell'uomo in tema di violenza contro le donne, alcune delle quali sono di condanna dell'Italia. In particolare sono identificabili 2 ambiti entro i quali la Corte ha adottato decisioni relative a fatti oggetto di giudizio da parte delle nostre corti nazionali e cioè in primis le valutazioni compiute dall'autorità giudiziaria italiana in tema di capacità genitoriale di madri vittime di violenza domestica, e talune situazioni di inerzia o ritardo della magistratura italiana nella concessione di misure di protezione in favore di donne vittime di violenza domestica. Si tratta di interventi della Corte. I principali obblighi positivi degli Stati membri in materia di lotta alla violenza contro le donne affermati dalla giurisprudenza della Corte Edu, concernono l'interpretazione degli articoli 2, 3, 8 e 14 della Convenzione. Altre disposizioni convenzionali, rilevanti sono previste agli articoli 4 e 13. Per una disamina sintetica della giurisprudenza della Corte europea in materia di violenza si veda: https://www.coe.int/it/web/portal/-/implementing-echr-judgments-new-factsheet-on-domestic-violence-cases.
[^69]: v\. rapporto della Commissione Parlamentare di inchiesta
17.6.2021, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf -
[^70]: v\. rapporto della Commissione Parlamentare di inchiesta
17.6.2021, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf -
[^71]: COM (2022) 105 definitivo, 8 marzo 2022. La lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica rientra tra le attività della Commissione europea in materia di protezione dei valori fondamentali dell\'UE e e rispetto dei diritti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell\'Unione europea. La necessità di prevenire e combattere la violenza contro le donne, proteggere le vittime e punire gli autori di questi reati rientra nella Strategia per la parità di genere 20202025. L'intento di considerare queste tematiche è presente trasversalmente nella Strategia dell\'UE sui diritti dei minori (2021-2024), nella Strategia dell\'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), nella Strategia di uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 e nella Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030. Il Piano d\'Azione sulla parità di Genere III fa della lotta alla violenza di genere una delle priorità dell\'azione esterna dell\'Unione. La presente proposta si basa sul combinato disposto dell\'articolo 82, paragrafo 2, e dell\'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. L\'articolo 82, par. 2, del TFUE fornisce la base giuridica per stabilire norme minime riguardanti i diritti delle vittime di reato relativamente al riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale per questioni di dimensione transnazionale. L\'articolo 83, par. 1, del TFUE interessa invece le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti lo sfruttamento sessuale di donne e minori e i reati informatici. L'1 giugno 2023, l'Unione Europea ha inoltre concluso, con due decisioni del Consiglio, il processo di adesione alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, processo che aveva incontrato molteplici ostacoli, non da ultimo la necessità di attendere il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea, reso nel 2021 su richiesta del Parlamento europeo. La ratifica da parte dell'UE è espressamente prevista dalla Convenzione di Istanbul (art. 75) ed era tra le priorità dell'attuale Commissione come emerge dalla Strategia per la parità di genere 2020-2025. A questo proposito va rilevato che, la direttiva, una volta adottata a maggioranza qualificata, obbligherà tutti gli Stati membri dell\'UE a rispettare le sue disposizioni, che riflettono in parte la Convenzione del Consiglio d\'Europa e che continua ad essere contestata quei paesi europei nei quali la retorica anti-gender rappresenta una minaccia diretta ai progressi in materia di parità di genere. Va anche considerato però che l\'UE può essere vincolata dalle disposizioni di un testo internazionale nei limiti delle sue competenze perciò la ratifica della Convenzione Europea da parte dell'UE (in vigore per l'Unione europea dal 1° ottobre 2023) riguarda de facto solo le disposizioni che rientrano nelle sue competenze, ossia la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento. Per gli Stati membri dell'UE che non hanno ratificato la Convenzione di Istanbul, quest'ultima "entrerà" nel loro sistema giuridico perciò nei limiti delle competenze attribuite dai Trattati, del diritto derivato dell'Unione europea. Ciò implica che in materia di criminalizzazione, fatti salvi altri interventi legislativi a livello UE, gli Stati che non sono parte della Convenzione di Istanbul non avranno alcun obbligo giuridico, ma avranno pur tuttavia un obbligo di attuare misure di protezione delle vittime dei reati di cui alla Convenzione che costituirà per tutti uno strumento interpretativo del diritto europeo già in vigore.
[^72]: Ricordiamo che il 28 giugno la Commissione per i diritti delle
donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo hanno votato la loro posizione sulla Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, Strasburgo, 8.3.2022 COM(2022) 105 final 2022/0066 (COD), chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0105
[^73]: Al riguardo la Cassazione sembra però ferma nella sua posizione
del tutto negativa ,si veda al riguardo Cass. Sez.1 30 gennaio 2017 ,n.2224.
[^74]: Attuale anche dopo la riforma Cartabia ( II comma art. 473
bis-11) applicazione delle disposizioni ni generali sulla competenza salvo che si tratti di minori.
[^75]: Si veda al riguardo, ad esempio, in Veneto la Legge di data 23
aprile 2013 al n.5 .
[^76]: Tra gli altri, Ancona.
[^77]: Per vero, un *trojan* o *trojan horse (cavallo di Troia)*
è una tipologia di malware. *L\'allegorico epiteto di \"trojan horse\"* deriva dalla sua modalità di inoculazione: esso viene infatti nascosto all\'interno di un altro programma apparentemente innocuo; eseguendo o installando quest\'ultimo programma installa o esegue di conseguenza anche il codice del malware. Quindi, il software viene comandato da un soggetto terzo, e può eseguire delle operazioni all'interno del dispositivo infettato.
In realtà, il metodo di inoculazione del malware può essere vario. E' pertanto tecnicamente incorretto chiamare tale metodo di investigazione "trojan".
[^78]: Si veda il comunicato dei docenti universitari rinvenibile al
link https://www.unito.it/sites/default/files/documento\_captatori\_informatici\_0.pdf
[^79]: Si veda, ex plurimis, CEDU, *Klass and others v. Germany*,
(Application n. 5029/71), 6 settembre 1978, § 50.
[^80]: Rinvenibile al link
https://www.camera.it/\_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050160.pdf
[^81]: Si veda, a titolo di mero esempio, FR, *Code de Procédure
Pénale*, Artt. 706-102-1, 706-102-2.
[^82]: Decreto ministeriale 20 aprile 2018 – Disposizioni di attuazione
per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a nor- ma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216.
[^83]: La Corte di cassazione, con sentenza n. 31604/20, depositata l'11
novembre, ha rilevato come il captatore informatico non possa in inquadrarsi tra \"i metodi o le tecniche\" idonee ad influire sulla libertà di determinazione del soggetto, vietati dall'art. 188 c.p.p. poiché «non esercita alcuna pressione sulla libertà fisica e morale della persona, non mira a manipolare o forzare un apporto dichiarativo, ma, nei rigorosi limiti in cui sono consentite le intercettazioni, capta le comunicazioni tra terze persone, nella loro genuinità e spontaneità».
[^84]: Tale bene giuridico, specificazione informatica del domicilio
comune, è da **intendersi -- secondo interpretazioni più attente al valore sociale che il dato digitale ha acquisito nel tempo -- sia come spazio fisico contenente dati riservati, sia come *spatium vitae et cogitationis* attraverso cui la personalità umana si estrinseca. Il bene giuridico tutelato si esprimerebbe quindi nella libertà di condurre, all'interno del luogo-sistema informatico, qualsiasi attività che non si ponga in contrasto con l'ordinamento di diritto. Ne discende che la tutela penale si concreterebbe nel momento di esercizio dello "*ius excludendi alios*" del *dominus loci*, estendendosi, al pari della tutela del domicilio fisico, sin dove la *voluntas excludendi* si spinga (posto il necessario rispetto di eventuali norme che autorizzino l'accesso).**
[^85]: Si veda: GER, Bundesverfassungsgericht, *Urteil des Ersten Senats
vom 15. Dezember 1983 - 1 BvR 209/83*; Bundesverfassungsgericht, Urteil des Ersten Senats vom 27. Februar 2008, 1 BvR 370/07 u. a. -- Online-Durchsuchung/Computer-Grundrecht
[^86]: Si veda in particolare il D.Lgs. 51/2018 di attuazione della
direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
[^87]: Ud. 21 dicembre 2017, Presidente Canzio, Relatore De Amicis
[^88]: Ma si veda poi anche la più nota sentenza Spano del 7 dicembre
1995 causa C-462/93 Spano e a.
[^89]: Baldini&Castoldi, 1995.
[^90]: \”*The Future of Employment*\”, pubblicato da Oxford University
Programme, 2013.
[^91]: *Global Chief Investment Officer di Ubs Wealth Management. Il
dato è contenuto nella ricerca di Ubs \"Workforce Future 2016\".*
[^92]: «*Gli studi di Arntz, Gregory e Zierahn chiariscono molti aspetti
e mostrano in modo evidente come la ricerca di Frey e di Osborne (e quelle successive, basate su simili supposizioni) sia poco attendibile. Stando a quanto riportato dai tre ricercatori del "Center for European Economic Research" di Mannheim....esaminando 21 paesi della zona OCSE (tra cui anche l'Italia), gli autori evidenziano come --in generale-- solo il 9% degli attuali occupati sia ad alto rischio "sostituzione". In particolare, il pericolo del progresso tecnologico sembra essere minore in tutti quei paesi avanzati che investono di più nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), che spendono maggiormente nell'educazione terziaria*», Giovanni Caccavello, research fellow in European Policy presso EPI Center ed Institute of Economic Affairs. *Qual è il vero rischio dell'automazione del lavoro?* Econopoly, 30 gennaio 2017.
[^93]: Il tasso di interesse nell\'eurozona (e in generale nei paesi più
industrializzati) è quasi a zero, da circa nove anni https://voxeu.org/article/evidence-low-real-rates-will-persist. Tra l'altro, per quanto attiene l'Italia, i tassi bassissimi non hanno avuto effetti significativi neanche sugli investimenti https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/index.html. Il che, naturalmente, non significa che le politiche monetarie siano inutili o ininfluenti, ma solo che non sono di per sé sufficienti in relazione a disoccupazione ed impoverimento.
[^94]: I lavoratori part time sono aumentati in Italia di circa 10
punti, passando dall'8% a oltre il 18% dei lavoratori. Il numero delle ore lavorate medie è, conseguentemente, sceso (dati Istat).
[^95]: Il dato è notevolissimo, e va tenuto presente quando si leggono i
numeri della disoccupazione. L'Italia conta il 50% in più della Germania, e il 66% più della Franca, di *self-employed persons*, vale a dire lavoratori autonomi. Una larga parte di questi autodichiarati autonomi lo è diventato per carenza di altri sbocchi lavorativi.
[^96]: Dati della Banca d'Italia
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-famiglie/bil-fam2016/index.html.
[^97]: Medesima indagine Bankitalia del 2016:
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-famiglie/bil-fam2016/index.html.
[^98]: Dati Istat (https://www.istat.it/it/archivio/226611).
[^99]: Éditions du Seuil, 2013.
[^100]: Si veda in merito anche *Povertà*, a cura di Carlo Cefaloni, con
testi di Leonardo Becchetti, Maurizio Franzini, Alberto Mingardi, Chiara Saraceno, Vittorio Pelligra, Città nuova, Roma 2016.Nel testo si ricorda come in Italia negli ultimi dieci anni la povertà si sia allargata a macchia d'olio, mettendo in ginocchio intere famiglie. La povertà è cresciuta in modo notevolissimo: più 141%, con l'8% della popolazione residente in Italia che vive nell'indigenza assoluta (4,6 milioni di persone).
[^101]: *Il piano inclinato del capitale: crisi, competizione globale e
guerre*, Luciano Vasapollo, Editoriale Jaca Book, 2003.
[^102]: In Italia, tuttavia, per non farci mancare nulla, sono scesi
mediamente anche i salari: https://medium.com/\@OECD/what-happened-to-wage-growth-8df7b6dfe9b4
[^103]: E sempre ammesso che non si cada in quella che sopra abbiamo
definito la 'trappola dell'automazione'.
[^104]: È chiaro infatti che gli effetti di un aumento dei consumi sul
lavoro si disperdono in larga parte, laddove una buona parte dei beni sul mercato provenga dalle importazioni. Anche se ciò non deve scoraggiare dall'intraprendere queste politiche, che non solo sono valide, ma che sostenendo anche i paesi in via di sviluppo, contribuiscono al buon andamento dell'intera economia mondiale.
[^105]: All'interno dei Giuristi Democratici occorre dare conto di una
diversa posizione:
Nel documento si afferma che il reddito di cittadinanza "resta una soluzione di passaggio". Lo si presenta come l'unica adeguata "risposta al cambiamento epocale che abbiamo vissuto" e se ne cita, tra i fondamenti culturali, Hegel, per cui «l\'uomo è l\'essere che nel costruire il mondo costruisce se stesso» e come fondamento giuridico la Costituzione all'art. 4, "laddove è scritto che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". L'equivoco è tutto nel fatto che laddove è scritto "attività" e "costruzione" viene letto "lavoro" e "orario". Deve infatti essere riconosciuta come rilevante l'attività di cura dei propri cari e dell'ambiente in cui si vive, quella svolta nella coltivazione di se stessi o nella dimensione ludica e sociale, in favore della scelta di prevedere la necessità di un "lavoro" formale. Dunque dissentiamo dalla proposta, in quanto, lungi dall'essere una \"risposta al cambiamento\", difetta proprio nel non saper guardare all'oggi, al momento storico in cui il lavoro ha toccato il suo picco assoluto di sofferenza, svalorizzazione ed insensatezza relativamente alla capacità di favorire la "libera" espressione della propria personalità.
È cioè una proposta obsoleta e ---nella misura in cui punta alla piena occupazione con un lavoro formale--- tanto impossibile quanto indesiderabile. E che per altro ha il difetto, involontariamente, di volgere le spalle alle lotte delle nuove generazioni per inventare un mondo davvero nuovo e sostenibile ipotizzando altri milioni a pendolare ogni giorno tra quartieri dormitori e posti di "lavoro", affossando in prospettiva il mercato delle attività culturali e assistenziali che sarebbe bruciato da un esercito di lavoratori di cittadinanza non specializzati da impiegare. Se poi invece essa sottende a una reindustrializzazione di massa avrebbe ---per pura ipotesi di realizzabilità--- delle conseguenze devastanti dal punto di vista ecologico, in quanto presupporrebbe un massiccio ampliamento dell'apparato produttivo che per funzionare dovrebbe dragare risorse energetiche, e produrre quantità di scarti, tali da accelerare l'orizzonte autodistruttivo del pianeta. Alla fine tutto ciò che di progressivo resterebbe è la natura "pedagogica" della proposta che rinvia alla parte meno libera e feconda delle esperienze del socialismo reale, dimenticando come già Marx invitasse alla lotta contro l'alienazione del lavoro salariato e il conseguente furto del valore prodotto, valore che ---dagli operaisti in poi--- abbiamo appreso essere estratto proprio da quelle libere "attività" di cui parla l'art. 4 della Costituzione e rispetto a cui il reddito si configura già come dovuto salario sociale senza bisogno di inventare elefantiache organizzazioni pubbliche di messa in produzione, sorveglianza e controllo dei disoccupati.
Per queste ragioni abbiamo espresso disagio nel riconoscerci nel lavoro di cittadinanza, e l'aspetto straordinario e unico dei Giuristi Democratici è che è stato ritenuto non solo possibile ma arricchente l'invito ad esprimere le ragioni del nostro dissenso, che si illustrano con queste righe unitamente ai motivi della rinnovata adesione.
[^106]: Umberto Terracini, *La Costituzione e i diritti del lavoro*, in
alla repubblica. 1943-1946, la nascita della Costituzione italiana*
a cura di Enzo Santarelli, L\'Unità-Editori Riuniti.