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ERGASTOLO OSTATIVO

I Giuristi Democratici propongono una riforma dell'istituto dell'ergastolo ostativo, in una prospettiva di un «adattamento costituzionale» della disciplina dell'art. 4 bis o.p.. Il regime ostativo applicato all'ergastolo ha come fine (inteso come scopo) quello di indurre il reo alla collaborazione con la giustizia.

L'ergastolo ostativo, a differenza del comune ergastolo, non consente benefici penitenziari. Negati quindi benefici come: i permessi premio, la liberazione condizionale, il lavoro esterno, la semilibertà e qualsiasi misura alternativa alla detenzione. Non è un assoluto, in quanto i detenuti potrebbero beneficiarne a condizione che, ai sensi dell'art. 58-ter o.p., collaborino con la giustizia. La Corte costituzionale con un comunicato emesso il 15 aprile 2021, dichiara che l'ergastolo ostativo è anticostituzionale e rimanda la questione alle delibere in merito del Parlamento.

Si né quindi ulteriormente sviluppato il dibattito sulla possibile riforma dell'istituto. Fermi restando, ovviamente, i normali requisiti legislativi (sia di ordine temporale, sia legati alla progressione trattamentale del condannato) per la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative, tutte le proposte mirano a rimuovere le attuali preclusioni, seguendo però strategie normative differenti e alternative: \[1\] eliminare l'obbligo della condotta collaborante, condizionando l'accesso ai benefici penitenziari esclusivamente all'accertata mancanza di legami con la criminalità organizzata; \[2\] mantenere l'attuale funzione premiale della condotta collaborante, prevedendo nell'ipotesi di mancata collaborazione quote aggiuntive dei periodi di pena da scontare prima di poter chiedere l'ammissione alle misure alternative; \[3\] trasformare le attuali presunzioni legali da assolute a relative, consentendo la concessione dei benefici nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere degli altri presupposti di legge, diversi dalla collaborazione medesima; \[4\] escludere dalle preclusioni penitenziarie l'istituto della liberazione condizionale, quale misura estintiva dell'ergastolo.

Quanto alla dimostrazione dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, si invoca un mutamento di paradigma: dall'attuale prova negativa (spesso diabolica), alla prova in positivo a seguito di attività istruttoria svolta dalla magistratura di sorveglianza.

Occorre, in sostanza ammettere ai benefici il soggetto che, avendo portato avanti un proficuo percorso trattamentale e di autentica critica verso il proprio passato, pur senza poter fornire elementi investigativi utili (magari, a distanza di 15-20 anni dai fatti), attualmente non può accedere a misure alternative alla reclusione e vede come unico destino quello di una pena perpetua.

Simili modifiche, ridefinendo nel complesso il regime ostativo di cui all'art. 4-bis, avrebbero conseguenze dirette anche sotto il profilo della «neutralizzazione» dell'ergastolo ostativo, che non sarebbe più senza scampo per il condannato: se oggi la pena dell'ergastolo ostativo «non finisce mai, salvo che…», domani si vorrebbe che quella pena «finisse sempre, salvo che…».

21._ergastolo_ostativo.txt · Ultima modifica: 2024/12/16 16:54 da 127.0.0.1