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note

[^1]: Laura Ronchetti, *Il Nomos Infranto*, Jovene editore 2007 pag.226.

[^2]: F. LAFFAILLE, Mythologie constitutionnelle : le chef de l'État,

  neutre gardien de la stabilité du régime parlementaire italien,
  Revue française de droit constitutionnel 2016/4 (N° 108).
  G. SILVESTRI, La separazione dei poteri, I, Milano, 1979, II,
  Milano, 1984.
  M. BARBERIS, Benjamin Constant. Rivoluzione, costituzione, progresso
  (1988. Il Mulino, Bologna)
  M. CECCHETTI, S. PAJNO, G. VERDE, Dibattito sul Presidente della
  Repubblica. Il Capo dello Stato nell'ordinamento costituzionale
  italiano, Due punti Edizioni, Palermo, 2012, spec. pp. 65 ss.
  AA.VV. La Dittatura della Maggioranza (coautori: Aldo e Giuseppe
  Bozzi, Domenico Gallo, Raniero La Valle, Pancho Pardi, Federica
  Resta), Chimienti editore, 2008

[^3]: Silia Gardini. *L'effettività del principio di parità di genere

  nell'accesso alle cariche elettive nei piccoli comuni (nota a Corte
  cost., 25 gennaio 2022, n. 62)*. www.giustiziainsieme.it/

[^4]: L. Ferrajoli *Per una costituzione della Terra. L'umanità al

  bivio*, Feltrinelli, 2022.

[^5]: Corte Cost. sentenza n. 45 del 2005.

[^6]: Corte Cost. sentenza n. 15 del 2008.

[^7]: Su 193 costituzioni che si possono leggere, alla data odierna, 149

  contemplano norme che definiscono i principi e i valori per la
  tutela dell'ambiente (ci sono delle gravi eccezioni, come gli USA,
  il Canada e l'Australia; non senza che nei singoli Stati che formano
  tali federazioni vi siano costituzioni regionali che riconoscono
  espressamente questi principi).

[^8]: 5 S. Grassi, Ambiente e Costituzione, in Riv. quad. dir. amb.,

  2017, p. 7

[^9]: Questo passaggio della sentenza della Corte cost. n. 126/2016

  recita espressamente: «*L\'espressa individuazione, a seguito della
  riforma delTitolo V, e della materia "tutela dell\'ambiente,
  dell\'ecosistema",all\'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,
  quale competenzaesclusiva dello Stato, fotografa, dunque, una realtà
  già riconosciuta dalla giurisprudenza come desumibile dal complesso
  deivalori e dei principi costituzionali*».

[^10]: Corte cost n. 641 del 1987.

[^11]: Corte cost. n. 126 del 2016.

[^12]: Peculiare rilievo assume, in questo ambito, la *Dichiarazione ONU

  sui diritti delle popolazioni indigene* (2007) che all'art. 29
  riconosce il diritto dei *«popoli indigeni ... alla conservazione e
  protezione dell'ambiente e della capacità produttiva delle loro
  terre o territori e risorse. Gli Stati devono avviare e realizzare
  programmi di assistenza ai popoli indigeni per assicurare tale
  conservazione e protezione, senza discriminazioni»*.

[^13]: S. Grassi, Ambiente e Costituzione, cit..

[^14]: Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza del 20

  febbraio 2020, n. 6626.

[^15]: Ossia 599 (fonte Ministero dell\'Interno dal 2011 al 2016) con

  riferimento alle due sigle più famose di quella "galassia", cioè
  Casa Pound Italia e Forza Nuova (altre sigle sono Comunità militante
  Avanguardia nazionale, Dora - comunità militante dei dodici raggi,
  Fortezza Europa, Generazione identitaria, Hammerskin, Lealtà Azione
  , Movimento fasci italiani del Lavoro, Rivolta Nazionale, Skin4skin,
  Veneto fronte skinhead).

[^16]: Venendo poi alla previsione delle singole fattispecie di reato:

  • Art. 2. - Sanzioni penali.*
  • Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti

o i gruppi indicati nell\'articolo 1, è punito con la reclusione da

  cinque a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329 .*
  • Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito

con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 516 a

  euro 5.*
  • Se l\'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in

parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero

  fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono
  raddoppiate.*
  • L\'organizzazione si considera armata se i promotori e i

partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi

  ovunque custoditi.*
  • (Fermo il disposto [dell\'art. 29, comma primo, del codice

penale](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00004119',key:'05AC00004119',%20callerTicket:%20,%20userKey:%20,_menu:'normativa',kind:%7d)), la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell\'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall\'art. 28, comma secondo, n. 1, del codice penale.)* [^17]: Alcuni corollari della disciplina penale sono: *Art. 3 - Scioglimento e confisca dei beni.* *Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l\'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell\'associazione, del movimento o del gruppo.* *Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell\'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma [dell\'art. 77 della Costituzione.](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00009859',key:'05AC00009859',%20callerTicket:%20,%20userKey:%20,_menu:'normativa',kind:%7d))*

  • Art. 5 - Manifestazioni fasciste.*
  • Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni

usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni

  naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con
  la multa da euro 206 a euro 516.*
  • Art. 4. - Apologia del fascismo*
  • Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di

un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente

  le finalità indicate nell\'articolo 1 è punto con la reclusione da
  sei mesi a due anni e con la multa da euro 206 a euro 516 .*
  • Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente

esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le

  sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi
  razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa
  da euro 516 a euro 1.032 .*
  • La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da

euro 516 a euro 2.065 se alcuno dei fatti previsti nei commi

  precedenti è commesso con il mezzo della stampa .*
  • La condanna comporta la privazione dei diritti previsti

nell\'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un

  periodo di cinque anni.*
  • Art. 5 - Manifestazioni fasciste.*
  • Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni

usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni

  naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con
  la multa da euro 206 a euro 516.*

[^18]: Si ricordano in particolare:

  • Art. 2 - Disposizioni di prevenzione.*
  • 1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori

od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni,

  associazioni, movimenti o gruppi di cui all\'articolo
  [3](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105450ART3',key:'61LX0000105450ART3',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  della [legge 13 ottobre 1975, n.
  654](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105450',key:'61LX0000105450',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  , è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la
  multa da euro 103 a euro 258.*
  • 2. È vietato l\'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni

agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di

  cui al comma 1. Il contravventore è punito con l\'arresto da tre
  mesi ad un anno.*
  • (3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati

previsti dall\'articolo

  [3](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105450ART3',key:'61LX0000105450ART3',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  della [legge 13 ottobre 1975, n.
  654](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105450',key:'61LX0000105450',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)),
  per uno dei reati previsti dalla [legge 9 ottobre 1967, n.
  962](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105437',key:'61LX0000105437',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)),
  o per un reato aggravato ai sensi dell\'articolo 3 del presente
  decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché
  ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in
  pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i
  motivi di cui all\'articolo 18, primo comma, n. 2-bis) della [legge
  22 maggio 1975, n.
  152](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120212',key:'61LX0000120212',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  si applica la disposizione di cui all\'articolo
  [6](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000108924ART6',key:'61LX0000108924ART6',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  della [legge 13 dicembre 1989, n.
  401](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000108924',key:'61LX0000108924',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)),
  e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque
  anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione,
  sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o
  provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è
  concessa la riabilitazione ai sensi [dell\'articolo 178 del codice
  penale](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00004243',key:'05AC00004243',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  o dell\'articolo
  [15](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000119990ART15',key:'61LX0000119990ART15',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  della [legge 3 agosto 1988, n.
  327](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000119990',key:'61LX0000119990',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)))*
  • Art. 5. - Perquisizioni e sequestri.*
  • 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell\'articolo

3 o per uno dei reati previsti dall\'articolo 3, commi 1, lettera

  b), e 3, della [legge 13 ottobre 1975, n.
  654](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105450',key:'61LX0000105450',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  , e dalla [legge 9 ottobre 1967, n.
  962](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105437',key:'61LX0000105437',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)),
  l\'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell\'immobile
  rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di
  ritenere che l\'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di
  deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al
  reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi
  di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere
  l\'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono
  altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e
  comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il
  quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le
  successive quarantotto ore.*
  • 2. È sempre disposto il sequestro dell\'immobile di cui al comma 1

quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni

  esplosivi o incendiari, ovvero taluni degli oggetti indicati
  nell\'articolo
  [4](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120223ART4',key:'61LX0000120223ART4',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  della [legge 18 aprile 1975, n.
  110](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120223',key:'61LX0000120223',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)).
  É sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri
  materiali sopra indicati nonché degli emblemi, simboli o materiali
  di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni,
  movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962 , e 13
  ottobre 1975, n. 654 , rinvenuti nell\'immobile. Si osservano le
  disposizioni di cui agli [articoli 324 e 355 del codice di procedura
  penale.](javascript:jump_module('show_list',%7bmask:'main',keys:'05AC00006208+05AC00006172',stack_pos:0,tipo:'leggi',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  Qualora l\'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso
  esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può
  protrarsi per oltre trenta giorni.*
  • 3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui

[all\'articolo 444 del codice di procedura

  penale](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00006052',key:'05AC00006052',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)),
  il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca
  dell\'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo
  stesso appartenga a persona estranea al reato. É sempre disposta la
  confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo
  comma 2.*
  • Art. 7 - Sospensione cautelativa e scioglimento.*
  • 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell\'articolo

3 o per uno dei reati previsti dall\'articolo 3, commi 1, lettera

  b), e 3, della [legge 13 ottobre 1975, n.
  654](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105450',key:'61LX0000105450',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  o per uno dei reati previsti dalla [legge 9 ottobre 1967, n.
  962](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000105437',key:'61LX0000105437',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)),
  e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che
  l\'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi
  favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta
  cautelativamente, ai sensi dell\'articolo
  [3](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120181ART3',key:'61LX0000120181ART3',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  della [legge 25 gennaio 1982, n.
  17](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120181',key:'61LX0000120181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)),
  la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è
  presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai
  predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi
  del quinto comma del medesimo articolo
  [3](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120181ART3',key:'61LX0000120181ART3',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))
  della [legge n. 17 del
  1982](javascript:jump_module('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000120181',key:'61LX0000120181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)).*
  • 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento

quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.*

  • 3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l\'attività

di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito

  la commissione di taluno dei reati indicati nell\'articolo 5, comma
  1, il Ministro dell\'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
  Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell\'organizzazione,
  associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il
  provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
  italiana.*

[^19]: Trovasi scritto in sentenza, infatti, che *“secondo il radicato

  orientamento di questa corte di legittimità il confronto tra le
  fattispecie in apparente convergenza va realizzato con riferimento
  alla struttura delle medesimi tramite la comparazione dei rispettivi
  elementi costitutivi e non riguarda il modus interpretativo di
  ciascuna di esse o elementi esterni alla dimensione della
  tipicità\.... si tratta di insegnamenti più volte ribaditi dalle
  sezioni unite di questa corte per cui in caso di concorso di
  disposizioni penali che reggono la stessa materia il criterio di
  specialità richiede che, ai fini della individuazione della
  disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme
  può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di
  continenza tra le norme stesse alla cui verifica deve procedersi
  mediante confronto strutturale tra le fattispecie astratte
  configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che
  concorrono a definirle (sezioni unite numero 1235 del 28 ottobre
  2010);  ed ancora nella materia del concorso apparente di norme non
  operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto
  dall\'articolo 15 del codice penale che si fonda sulla comparazione
  della struttura astratta delle fattispecie al fine di apprezzare
  l\'implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata
  dalla legislatore ( sezioni unite numero 20664 del 23 febbraio
  2017)\... solo la esistenza di un rapporto di continenza derivante
  dal confronto strutturale tra le fattispecie nel cui ambito si
  individui in una delle due disposizioni un elemento specializzante
  impone dunque di applicare esclusivamente la disposizione speciale e
  non di scegliere se applicare la disposizione generale o quella
  speciale, salvo che sia altrimenti stabilito; negli altri casi la
  quaestio iuris va risolta applicando il generale principio di
  tipicità/tassatività dell\'illecito e le norme in tema di concorso
  di reati (articolo 81 con la deroga di cui all\'articolo 84 codice
  penale). Calando tali principi di diritto nel caso in esame va
  anzitutto precisato che la Corte di Appello di Milano fa ricorso,
  nella operazione di qualificazione giuridica del fatto secondo una
  "pretesa" specialità \... ad un criterio rappresentato dalla
  connotazione interpretativa di "pericolo concreto" (legge Scelba) o
  "pericolo presunto" (legge Mancino) del reato, che non rientra
  affatto nel perimetro di obbligatorio confronto di cui all\'articolo
  15 cod. pen. (la struttura astratta delle due fattispecie) perché
  attiene al profilo della interpretazione dei profili estrinseci
  della punibilità delle condotte.*
  • In realtà le due disposizioni incriminatrici hanno possibile

aspetti di convergenza fattuale ma non possono essere ritenute

  collocabili nella dimensione della specialità.*
  • L\'articolo 5 della legge scelba inquadra una condotta di

rievocazione storica del \<disciolto\> partito fascista attraverso

  un determinato comportamento simbolico.*
  • L\'articolo 2 del d.l. numero 122 del 1993 incrimina a determinate

condizioni l\'utilizzo di emblemi o simboli “propri o usuali” di

  organizzazioni o gruppi che, all\'attualità, incitino alla
  discriminazione o violenza per motivi razziali etnici nazionali o
  religiosi.*
  • Dunque se da un lato vi è un aspetto di possibile interferenza (il

fascismo ha promosso storicamente discriminazione e violenza anche

  per motivi razziali, fermi restando altri concorrenti disvalori), 
  dall\'altro nel confronto tra le fattispecie astratte non vi è
  continenza, sia in ragione della maggiore ampiezza delle
  connotazioni ideologiche negative del fascismo sia per l\'essenziale
  diversità di ambito applicativo rappresentata dalla correlazione tra
  l\'uso dei simboli e la identificazione di un
  gruppo/movimento/associazione oggi esistente (secondo la legge dei
  75) che persegua il particolare finalismo discriminatorio.*
  • E\' dunque ben possibile che un gruppo oggi esistente, strutturato

in modo da risultare punibile ai sensi dell\'attuale articolo 604

  bis cod. pen., si richiami all\'ideologia fascista,  utilizzi la
  medesima simbologia e ostenti in pubbliche riunioni la simbologia o
  le manifestazioni fasciste, facendole proprie. In tal caso ci si
  troverebbe di fronte alla possibile applicazione di entrambe le
  disposizioni incriminatrici (ove riscontrata, per la legge Scelba,
  la dimensione di idoneità della condotta a porsi come fattore
  causale di ricostituzione del partito fascista)  secondo quanto
  previsto dall\'articolo 81, primo comma, cod. pen., ma lì dov\'è la
  dimensione fattuale descritta nella contestazione risulti incentrata
  esclusivamente sulla manifestazione esteriore del disciolto partito
  fascista - in un contesto commemorativo - senza previa
  identificazione e connotazione del gruppo o della associazione
  esistente oggi, cui accedono le condotte (rientrante nel cono
  applicativo dell\'art. 604 bis, secondo comma, cod. pen.), l\'unica
  disposizione incriminatrice applicabili è proprio quella
  dell\'articolo 5 l. n. 645 del 1952, in forza delle ricadute del
  principio di tipicità e tassatività delle norme penali descritte
  dall\'illecito"*.

[^20]: *”Con questa interpretazione*, continua il Collegio, *coerente a

  quella che la Corte Costituzionale ha dato nella sentenza n. 1 del
  1957 in merito all\'art. 4 della l. Scelba, l\'art. 5 l. n. 645 del
  1952 si inquadra perfettamente nel sistema delle sanzioni dirette a
  garantire il divieto posto dalla XII disposizione transitoria, nè
  contravviene al principio dell\'art. 21, primo comma, della
  Costituzione.*
  • Le manifestazioni di carattere simbolico e apologetico devono

essere sostenute, per ciò che concerne il rapporto di causalità

  fisica e psichica, dai due elementi della idoneità ed efficacia dei
  mezzi rispetto al pericolo della ricostituzione del partito
  fascista, sicchè quando questi requisiti sussistono l\'ipotesi di
  cui all\'art. 5 della legge citata è costituzionalmente legittima.*
  • Questo principio è, d\'altra parte fondato sulla stessa ratio legis

che è quella di evitare, attraverso l\'apologia e le manifestazioni

  proprie del disciolto partito, il ritorno a qualsiasi forma di
  regime in contrasto con i principi e l\'assetto dello Stato: tale
  ratio informa di sè ogni singola disposizioni di cui si compone la
  legge 20 giugno 1952, n. 645.*
  • La selezione tra norma generale e norma speciale opera, dunque a

livello di concretezza del pericolo che, nel caso della legge Scelba

  riguarda la ricostituzione del partito fascista, mentre nel caso
  della legge numero 205 del 1993, abbraccia ogni concreto pericolo di
  diffusione di idee basate sulla discriminazione, l\'odio razziale
  ecc., sicché, ove manchi il pericolo di ricostituzione del partito
  fascista, la pubblica manifestazione simbolica della ideologia
  fascista deve essere apprezzata quale violazione dell\'art. 2 l. n.
  203 del 1993.*
  • L\'elemento selettivo introdotto dalla legge Scelba è costituito

dal pericolo di ricostituzione del partito fascista e delle sue

  idee, pericolo che\.... è accompagnato dalla presunzione di
  pericolosità delle organizzazioni fasciste e naziste che consente al
  giudice di operare una semplificazione del ragionamento
  probatorio. *
  • Così chiarito che la manifestazione esteriore osteggiata dall\'art.

5 l. n. 645 del 1952 attenta allo Stato democratico attraverso il

  pericolo di ricostituzione del partito fascista, realizzato
  attraverso la pubblica diffusione delle sue idee e simboli, è utile
  sottolineare che la legge Scelba introduce altresì una presunzione
  iuris et de iure di illiceità di dette idee che trova un duplice
  fondamento: il primo, di natura normativa super primaria, nella XII
  disposizione transitoria e finale della Costituzione; il secondo, di
  origine storico sociale, che si poggia sulla condivisa esperienza
  della disumanità dell\'ideologia fascista e nazista, consapevolezza
  storica che è stata acquisita dalla comunità internazionale nel
  corso di oltre vent\'anni di regime tirannico e di guerra mondiale e
  che è stata specificamente sofferta dal popolo italiano e perciò
  trasfusa in un divieto espresso contenuto nella Carta
  costituzionale\....viceversa la legge numero 205 del 1993 rimette
  all\'accertamento del giudice la verifica della natura
  discriminatoria razzista negazionista delle organizzazioni vietate
  dalla legge numero 654 del 1975.*
  • La presunzione introdotta dalla legge Scelba porta con sé quindi un

elemento di specialità (la natura fascista e nazista delle

  ideologie)  che opera anche a livello di semplificazione probatoria,
  essendo indubbio che le ideologie fasciste naziste osteggiate dalla
  legge Scelba e da essa nominativamente individuate come vietate,
  rientrano ex se,  per i contenuti  ideologici  e le azioni materiali
  poste in essere nel periodo storico cui si è fatto riferimento, tra
  quelle indicate dalla legge numero 654 del 1975 (ora art. 604 bis
  cod. pen.);  viceversa, per le organizzazioni \<non nominate\> sarà
  compito del giudice di verificare dimostrare che sono ispirate da
  ideologie discriminatorie razziste ect.., e che compiono o invitano
  a compiere gli atti illeciti indicati nella norma.*
  • Ne consegue che allorquando il giudice penale sia chiamato da

applicare l\'art. 2 l. n. 203 del 1993, con riguardo a un gruppo od

  organizzazione che si richiama alle ideologie fasciste naziste, sarà
  esonerato dalla necessità di procedere all\'accertamento della
  natura vietata dell\'organizzazione investigata - al quale deve
  invece dedicarsi alla luce delle disposizioni della legge Mancino
  che non evocano nominativamente le organizzazioni vietate -
  potendosi affidare alla presunzione legale introdotta dalla legge
  Scelba.*

[^21]: Si veda l'intervista rilasciata al quotidiano “Libero” dal leader di CasaPound, Gianluca Iannone, il quale dichiara: “*(Il fascismo è stato) un grande padre, severo e giusto. E responsabilizzante. Mussolini era troppo buono, ha dato una seconda chance a gente che non lo meritava. Per esempio a Badoglio, che poi lo tradì…Noi ai tempi del Duce non c'eravamo, non possiamo provarne nostalgia. [Siamo fascisti perchè siamo convinti che avesse ragione lui ma siamo giovani]{.underline}. Nessuna nostalgia, lavoriamo al futuro*” .

  • *Dichiarazioni dello stesso tenore sono state rese nel mese di

marzo di quest'anno dal candidato Sindaco di Lucca, che alla

  domanda: "*Fabio Barsanti fascista doc. Come biglietto di
  presentazione le può andare bene?*" risponde: "*[Sì, perché lo
  sono]{.underline}, però, sono anche sempre stato non nostalgico
  proprio perché la storia del fascismo insegna che bisogna andare
  avanti e incarnare un\'avanguardia. Quindi lo sono come un liberale
  può essere liberale e un comunista può essere comunista. [Rivendico
  il diritto]{.underline}, che per me è anche un dovere di italiano,
  [potermi rifare a questa esperienza]{.underline} come ad altre
  esperienze italiane [e quindi di vedere in quella dottrina e in
  quella idea di stato una stella polare]{.underline}. Io, però, vivo
  nel 2017 e guardo al futuro*".**
  • *I suoi sostenitori, come è prevedibile, si esprimono negli stessi

termini: “*Rossi: [Noi ci reputiamo fascisti]{.underline}, ma lo

  facciamo contestualizzandolo al giorno d'oggi*" .**
  • *Ancora, in un'intervista a Simone Laurenzi, responsabile di

CasaPound nella regione Abruzzo, si legge: *”Come CasaPound Italia

  non abbiamo mai fatto mistero di vedere [nel Fascismo il nostro
  punto di riferimento ideale]{.underline}".***
  • In termini altrettanto chiari si è espresso anche il responsabile bergamasco dell\'associazione, il quale nel 2012 ha dichiarato: “Siamo fascisti del terzo millennio, come un giornalista ha scritto pensando di darci un\'etichetta negativa. Da quel che ne so nessuna legge ci vieta di dire la nostra” .*

[^22]: Soltanto per rendere l'idea dell'ampiezza del fenomeno, si elencano alcune delle aggressioni registrate negli ultimi anni (evidentemente, l'elenco non può essere completo):

  • *1 - 22 Aprile 2010, attivista di Ostia viene aggredito da alcuni

fascisti mentre attaccava manifesti sul 25 aprile; 2 - Settembre 2011, aggressione agli studenti del liceo “Anco

  Marzio"; **
  • *3 - 10 Gennaio 2012, aggressione agli attivisti di “Rifondazione

Comunista”; 4 - 23 Febbraio 2012, aggressione agli attivisti del Teatro del

  Lido di Ostia;**
  • *5 - 11 Maggio 2015, colpito ragazzo perchè indossava una maglietta

della \”Spartak Lidense\“; 6 - 25 Aprile 2016, aggressione fascista presso EXDEPò di Ostia; 7 - Maggio 2016, aggressione studenti del liceo “Democrito”; 8 - 24 Maggio 2016, testata in volto al rappresentante d\'istituto

  del liceo "Labriola". **

[^23]: (<http://94.23.251.8/~casapoun/images/unanazione.pdf>).

[^24]: Disponibile su

  <https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104721.pdf>

[^25]: Cfr<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0587&from=IT>

[^26]: <https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/giacomelli-agcom-allitalia-dellera-5g-serve-un-nuovo-piano-bul/>

[^27]: Entro il 2030 almeno l\'80% della popolazione adulta dovrebbe

  possedere competenze digitali di base e 20 milioni di specialisti
  dovrebbero essere impiegati nell\'UE nel settore delle tecnologie
  dell\'informazione e della comunicazione, con un aumento del numero
  di donne operative nel settore.

[^28]: Entro il 2030 tutte le famiglie dell\'UE dovrebbero beneficiare

  di una connettività Gigabit e tutte le zone abitate dovrebbero
  essere coperte dal 5G; la produzione di semiconduttori sostenibili e
  all\'avanguardia in Europa dovrebbe rappresentare il 20% della
  produzione mondiale; 10 000 nodi periferici a impatto climatico zero
  e altamente sicuri dovrebbero essere installati nell\'UE e l\'Europa
  dovrebbe dotarsi del suo primo computer quantistico.

[^29]: Entro il 2030 tre imprese su quattro dovrebbero utilizzare

  servizi di cloud computing, big data e intelligenza artificiale;
  oltre il 90% delle PMI dovrebbe raggiungere almeno un livello di
  base di intensità digitale e dovrebbe raddoppiare il numero di
  imprese \"unicorno\" nell\'UE.

[^30]: Entro il 2030 tutti i servizi pubblici principali dovrebbero

  essere disponibili online, tutti i cittadini avranno accesso alla
  propria cartella clinica elettronica e l\'80% dei cittadini dovrebbe
  utilizzare l\'identificazione digitale (eID).

[^31]: Cfr:

  <https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=21763414&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document>

[^32]: Per avere un'idea del fenomeno, dalla ventesima edizione

  dell'*Ericsson Mobility Report* 2021 il ritmo attuale al quale sta
  viaggiando il 5G è di un milione di nuovi abbonamenti al giorno che
  prevede per la fine del 2021, le sottoscrizioni saranno 580 milioni
  sottoscrizioni al mondo, arrivando a 3,5 miliardi (il 40% del
  totale) e una copertura del 60% della popolazione mondiale entro il
  2026.

[^33]: I mercati più convenienti sembrano essere quelli delle Smart

  Cities (circa 190 miliardi).

[^34]: Per un approfondimento sulla definizione e sui vari tipi di IA si

  veda:
  <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200827STO85804/che-cos-e-l-intelligenza-artificiale-e-come-viene-usata>

[^35]: <https://www.abiresearch.com/market-research/service/ai-machine-learning/>

[^36]: Cfr. pag 89 Amazon dietro le quinte M. Angioni Raffaello Cortina

  Editore, Milano 2020.

[^37]: <https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid>

[^38]: L\'acronimo con cui individuarle nasce in quegli ambienti

  open-source che promuovono la consapevolezza della distorsione
  politico-economica conseguente. Ma è soprattutto in Francia che
  questo acronimo è associato ad una campagna di sensibilizzazione
  contro gli abusi della concentrazione.

[^39]: <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/scuola-e-covid-19-pensieri-e-aspettative-degli-adolescenti>

[^40]: Acronimo inglese di (*Young people*) *Neither in Employment or in

  Education or Training*, o anche \" *Not (engaged) in Education,
  Employment or Training*\", indica persone non impegnate nello
  studio, né nel lavoro né nella formazione. Usato per la prima volta
  nel 1999 in un report della *Social Exclusion Unit* del governo del
  Regno Unito, come termine di classificazione per una particolare
  fascia di popolazione, di età compresa tra i 16 e i 24 anni. In
  seguito, l\'utilizzo del termine si è diffuso in altri contesti
  nazionali, a volte con lievi modifiche della fascia di riferimento:
  in Italia, ad esempio, l\'utilizzo di né-né come indicatore
  statistico si riferisce, in particolare, a una fascia anagrafica più
  ampia, la cui età è compresa tra i 15 e i 29 anni, anche se in
  alcuni usi viene ampliato per i giovani fino a 35 anni, se ancora
  coabitanti con i genitori

[^41]: In base al Considerato 59 della Direttiva 20218/1808 con il

  termine "alfabetizzazione mediatica" ci si riferisce "*alle
  competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai
  cittadini di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Al fine
  di consentire ai cittadini di accedere alle informazioni, usare,
  analizzare criticamente e creare in modo responsabile e sicuro
  contenuti mediatici occorre che essi dispongano di un livello
  avanzato di competenze di alfabetizzazione mediatica.
  L\'alfabetizzazione mediatica non dovrebbe essere limitata
  all\'apprendimento in materia di strumenti e tecnologie, ma dovrebbe
  mirare a dotare i cittadini delle capacità di riflessione critica
  necessarie per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e
  riconoscere la differenza tra opinioni e fatti. È pertanto
  necessario che sia i fornitori di servizi di media sia i fornitori
  di piattaforme per la condivisione di video, in cooperazione con
  tutti i soggetti interessati pertinenti, promuovano lo sviluppo
  dell\'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società,
  per i cittadini di tutte le età, e per tutti i media, e che se ne
  verifichino attentamente i progressi."*

[^42]: Tratto da “*Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo

  millennio*", libro basato su di una serie di lezioni preparate da
  Italo Calvino nel 1985 in vista di un ciclo di sei lezioni da tenere
  all\'Università di Harvard, nell\'ambito delle prestigiose \"Poetry
  Lectures\" - intitolate al dantista e storico dell\'arte americano
  Charles Eliot Norton. Il ciclo, previsto per l\'autunno di quello
  stesso anno, non si è mai tenuto a causa della morte di Calvino
  avvenuta nel settembre 1985.

[^43]: In “*Cronofagia. La contrazione del tempo e dello spazio nell'era

  della globalizzazione*", Guerini e Associati, Milano, 2003 raccolti,
  a cura di G. Paolucci, degli atti del convegno su «*Rapidità. La
  contrazione del tempo e dello spazio nella vita quotidiana*», tenuto
  presso l'Istituto Universitario Europeo (Firenze) nel gennaio del
  2002.

[^44]: Per un approfondimento si rinvia al Par. 5 “*Il lato passivo

  della libertà di informare: a) la libertà di informarsi/essere
  informati (interesse a ricercare notizie e diritto di accesso);*"
  del Cap. I "*L'art. 21 Cost. e la libertà di informare*" del manuale
  Diritto dell\'informazione e della comunicazione di R. Zaccaria, A.
  Valastro, E. Albanesi XI ed. CEDAM 2021.

[^45]: Corte di giustizia dell'Unione europea sentenza 24 novembre 2011,

  C-70/10, Scarlet Extended SA c. SABAM).

[^46]: Sentenza 12 luglio 2011, C-324/09, L'Oréal SA c. eBay

  International AG.

[^47]: Sentenza 3 ottobre 2019, C-18/18, Eva

  Glawischnig-Piesczekc.Facebook Ireland Limited

[^48]: Corte di Cassazione Civile (Prima sezione) sentenza 19 marzo

  2019, n. 7708.

[^49]: Si tratta delle delibere 102/20/CONS, 103/20/CONS e 104/20/CONS

  irrogate, rispettivamente a Mywayticket, Viagogo, e StubHub per un
  totale di 5.580.000 euro, e diffidando allo stesso tempo tali
  piattaforme dal porre in essere ulteriori comportamenti in
  violazione delle disposizioni di legge.

[^50]: Con il provvedimento 541/20/CONS l'Autorità ha sanzionato Google

  Ireland, titolare del servizio Google Ads (servizio di
  indicizzazione e promozione di siti web) il quale ha consentito,
  attraverso il servizio di posizionamento pubblicitario online, la
  diffusione, dietro pagamento, di link che indirizzano verso
  determinati siti (landing page), in violazione delle norme di
  contrasto al disturbo da gioco di azzardo.

[^51]: [XVIII Legislatura - Lavori - Resoconti delle Giunte e

  Commissioni
  (camera.it)](https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=06&giorno=15&view=filtered_scheda_bic&commissione=24&pagina=#data.20210615.com24.bollettino.sede00010).

[^52]: Gazzetta ufficiale di sabato 26 giugno: delibera del Senato

  recante \"*Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
  sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico*\",
  proposta da una nutrita schiera di senatori, a iniziare da Mauro
  Maria Marino (Iv-Psi).

[^53]: Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del

  Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per
  gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.

[^54]: Art. 2 par. 1 del regolamento: “*un privato che agisce

  nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali o una
  persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite
  servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività
  commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale*";

[^55]: Art. 2, par. 2 del regolamento: “*servizi che soddisfano tutti i

  seguenti requisiti: a) sono servizi della società dell'informazione
  ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
  (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); b)
  consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai
  consumatori, con l'obiettivo di facilitare l avvio di transazioni
  dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere
  da dove sono concluse dette transazioni; c) sono forniti agli utenti
  commerciali in base a rapporti*".

[^56]: Art. 2, par. 5 del regolamento: “un servizio digitale che

  consente all utente di formulare domande al fine di effettuare
  ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i
  siti web in una lingua particolare, sulla base di un interrogazione
  su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale,
  frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi
  formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al
  contenuto richiesto";

[^57]: Art. 2, par. 5 del regolamento: “persona fisica che agisce per

  fini che esulano dall'attività commerciale, industriale, artigianale
  o professionale di tale persona".

[^58]: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en>

[^59]: Durante la sua recente audizione in Commissione parlamentare per

  l\'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Rai
  lo scorso 13 aprile 2021 disponibile su
  <https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=12116>

[^60]: EUR-Lex - 52020PC0842 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

[^61]: L. Aria in “*L'attività delle piattaforme tra DSA e Direttiva SMAV. La frontiera di una nuova regolazione?” del* 29.01.2021 in MediaLaws

big tech: le azioni Agcom nel contesto Ue*» su

  <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/un-new-digital-deal-per-la-regolazione-delle-big-tech-le-azioni-agcom-nel-contesto-ue/>
  illustrando in particolare l'indagine conoscitiva relativa ai
  servizi offerti sulle piattaforme online, avviata con delibera n.
  44/21/CONS*.***

[^63]: <http://presidenti.quirinale.it/Pertini/documenti/per_disc_31dic_82.htm>

[^64]: Citazione da ultimo del documentario “the social dilemma” di Jeff Orlowski e scritto dallo stesso Orlowski insieme a Davis Coombe e Vickie Curtis e presentato il 26 gennaio 2020 al Sundance Film Festival, oggi distribuito da Netflix

[^65]: https://www.lapaginagiuridica.it/wp-content/uploads/2019/10/A\_74\_48037\_AdvanceUneditedVersion.pdf

[^66]: Articolo 9 del GDPR

  Trattamento di categorie particolari di dati personali
  1\. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine
  razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
  filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati
  genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
  persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
  all'orientamento sessuale della persona.
  2\. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti
  casi:
  a\) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al
  trattamento di tali dati personali per una o più finalità
  specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli
  Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto
  di cui al paragrafo 1;
  b\) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed
  esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
  dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
  sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato
  dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto
  collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di
  garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi
  dell'interessato;
  c\) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale
  dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato
  si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio
  consenso;
  d\) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime
  attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o
  altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità
  politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il
  trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone
  che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o
  l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non
  siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
  e\) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente
  pubblici dall'interessato;
  f\) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o
  difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
  giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
  g\) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico
  rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri,
  che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
  l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
  appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
  interessi dell'interessato;
  h\) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva
  o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del
  dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale
  ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base
  del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al
  contratto con un professionista della sanità, fatte salve le
  condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
  i\) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel
  settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce
  per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di
  parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e
  dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto
  dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e
  specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in
  particolare il segreto professionale;
  j\) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico
  interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in
  conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto
  dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità
  perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati
  e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
  fondamentali e gli interessi dell'interessato.
  3\. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati
  per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono
  trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto
  al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o
  degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali
  competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di
  segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri
  o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
  4\. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori
  condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di
  dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

[^67]: Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione

  nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea Generale delle
  Nazioni Unite nel 1979 e ratificata dall'Italia con legge 132/1985,
  rappresenta lo strumento giuridico
  internazionale fondamentale in tema di diritti delle donne.
  L'attuazione della Convenzione viene monitorata dal Comitato il
  quale ai sensi dell'art. 21 della Convenzione stessa adotta le
  General Recommendations, atti con i quali offre un'interpretazione
  della Convenzione volta a fornire agli Stati indicazioni utili a ben
  definire il contenuto degli obblighi così da facilitarne
  l'applicazione. A questo proposito è utile ricordare che la Corte
  Internazionale di Giustizia ha affermato che si \"dovrebbe
  attribuire particolare peso\" alle interpretazioni fornite del
  Comitato per i diritti umani in relazione al Patto internazionale
  sui diritti civili e politici. Per analogia, la medesima rilevanza
  deve essere attribuita anche alle General Recommendations, del
  Comitato CEDAW. M. A. Freeman, *Oxford Commentaries on International
  Law: Un Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
  Against Women: a Commentary*, Oxford, 2012

[^68]: Basti pensare alle numerose pronunce della Corte Europea dei

  diritti dell'uomo in tema di violenza contro le donne, alcune delle
  quali sono di condanna dell'Italia. In particolare sono
  identificabili 2 ambiti entro i quali la Corte ha adottato decisioni
  relative a fatti oggetto di giudizio da parte delle nostre corti
  nazionali e cioè in primis le valutazioni compiute dall'autorità
  giudiziaria italiana in tema di capacità genitoriale di madri
  vittime di violenza domestica, e talune situazioni di inerzia o
  ritardo della magistratura italiana nella concessione di misure di
  protezione in favore di donne vittime di violenza domestica. Si
  tratta di interventi della Corte. I principali obblighi positivi
  degli Stati membri in materia di lotta alla violenza contro le donne
  affermati dalla giurisprudenza della Corte Edu, concernono
  l'interpretazione degli articoli 2, 3, 8 e 14 della Convenzione.
  Altre disposizioni convenzionali, rilevanti sono previste agli
  articoli 4 e 13. Per una disamina sintetica della giurisprudenza
  della Corte europea in materia di violenza si veda:
  https://www.coe.int/it/web/portal/-/implementing-echr-judgments-new-factsheet-on-domestic-violence-cases.

[^69]: v\. rapporto della Commissione Parlamentare di inchiesta

  17.6.2021, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf
  -

[^70]: v\. rapporto della Commissione Parlamentare di inchiesta

  17.6.2021, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf
  -

[^71]: COM (2022) 105 definitivo, 8 marzo 2022. La lotta contro la

  violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica rientra
  tra le attività della Commissione europea in materia di protezione
  dei valori fondamentali dell\'UE e e rispetto dei diritti previsti
  dalla Carta dei diritti fondamentali dell\'Unione europea. La
  necessità di prevenire e combattere la violenza contro le donne,
  proteggere le vittime e punire gli autori di questi reati rientra
  nella Strategia per la parità di genere 20202025. L'intento di
  considerare queste tematiche è presente trasversalmente nella
  Strategia dell\'UE sui diritti dei minori (2021-2024), nella
  Strategia dell\'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), nella
  Strategia di uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 e nella Strategia per i
  diritti delle persone con disabilità 2021-2030. Il Piano d\'Azione
  sulla parità di Genere III fa della lotta alla violenza di genere
  una delle priorità dell\'azione esterna dell\'Unione. La presente
  proposta si basa sul combinato disposto dell\'articolo 82, paragrafo
  2, e dell\'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. L\'articolo 82, par.
  2, del TFUE fornisce la base giuridica per stabilire norme minime
  riguardanti i diritti delle vittime di reato relativamente al
  riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni
  giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
  penale per questioni di dimensione transnazionale. L\'articolo 83,
  par. 1, del TFUE interessa invece le norme minime relative alla
  definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti lo sfruttamento
  sessuale di donne e minori e i reati informatici. L'1 giugno 2023,
  l'Unione Europea ha inoltre concluso, con due decisioni del
  Consiglio, il processo di adesione alla Convenzione di Istanbul del
  Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta alla violenza nei
  confronti delle donne e la violenza domestica, processo che aveva
  incontrato molteplici ostacoli, non da ultimo la necessità di
  attendere il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea,
  reso nel 2021 su richiesta del Parlamento europeo. La ratifica da
  parte dell'UE è espressamente prevista dalla Convenzione di Istanbul
  (art. 75) ed era tra le priorità dell'attuale Commissione come
  emerge dalla Strategia per la parità di genere 2020-2025. A questo
  proposito va rilevato che, la direttiva, una volta adottata a
  maggioranza qualificata, obbligherà tutti gli Stati membri dell\'UE
  a rispettare le sue disposizioni, che riflettono in parte la
  Convenzione del Consiglio d\'Europa e che continua ad essere
  contestata quei paesi europei nei quali la retorica anti-gender
  rappresenta una minaccia diretta ai progressi in materia di parità
  di genere. Va anche considerato però che l\'UE può essere vincolata
  dalle disposizioni di un testo internazionale nei limiti delle sue
  competenze perciò la ratifica della Convenzione Europea da parte
  dell'UE (in vigore per l'Unione europea dal 1° ottobre 2023)
  riguarda de facto solo le disposizioni che rientrano nelle sue
  competenze, ossia la cooperazione giudiziaria in materia penale,
  l'asilo e il non respingimento. Per gli Stati membri dell'UE che non
  hanno ratificato la Convenzione di Istanbul, quest'ultima "entrerà"
  nel loro sistema giuridico perciò nei limiti delle competenze
  attribuite dai Trattati, del diritto derivato dell'Unione europea.
  Ciò implica che in materia di criminalizzazione, fatti salvi altri
  interventi legislativi a livello UE, gli Stati che non sono parte
  della Convenzione di Istanbul non avranno alcun obbligo giuridico,
  ma avranno pur tuttavia un obbligo di attuare misure di protezione
  delle vittime dei reati di cui alla Convenzione che costituirà per
  tutti uno strumento interpretativo del diritto europeo già in
  vigore.

[^72]: Ricordiamo che il 28 giugno la Commissione per i diritti delle

  donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà
  civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo
  hanno votato la loro posizione sulla Proposta di DIRETTIVA DEL
  PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla lotta alla violenza contro
  le donne e alla violenza domestica, Strasburgo, 8.3.2022 COM(2022)
  105 final 2022/0066 (COD),
  chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0105

[^73]: Al riguardo la Cassazione sembra però ferma nella sua posizione

  del tutto negativa ,si veda al riguardo Cass. Sez.1 30 gennaio 2017
  ,n.2224.

[^74]: Attuale anche dopo la riforma Cartabia ( II comma art. 473

  bis-11) applicazione delle disposizioni ni generali sulla competenza
  salvo che si tratti di minori.

[^75]: Si veda al riguardo, ad esempio, in Veneto la Legge di data 23

  aprile 2013 al n.5 .

[^76]: Tra gli altri, Ancona.

[^77]: Per vero, un *trojan* o *trojan horse (cavallo di Troia)*

  è una tipologia di malware. *L\'allegorico epiteto di \"trojan
  horse\"* deriva dalla sua modalità di inoculazione: esso viene
  infatti nascosto all\'interno di un altro programma apparentemente
  innocuo; eseguendo o installando quest\'ultimo programma installa o
  esegue di conseguenza anche il codice del malware. Quindi, il
  software viene comandato da un soggetto terzo, e può eseguire delle
  operazioni all'interno del dispositivo infettato.
  In realtà, il metodo di inoculazione del malware può essere vario.
  E' pertanto tecnicamente incorretto chiamare tale metodo di
  investigazione "trojan".

[^78]: Si veda il comunicato dei docenti universitari rinvenibile al

  link
  https://www.unito.it/sites/default/files/documento\_captatori\_informatici\_0.pdf

[^79]: Si veda, ex plurimis, CEDU, *Klass and others v. Germany*,

  (Application n. 5029/71), 6 settembre 1978, § 50.

[^80]: Rinvenibile al link

  https://www.camera.it/\_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050160.pdf

[^81]: Si veda, a titolo di mero esempio, FR, *Code de Procédure

  Pénale*, Artt. 706-102-1, 706-102-2.

[^82]: Decreto ministeriale 20 aprile 2018 – Disposizioni di attuazione

  per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico
  e per l'accesso all'archivio informatico a nor- ma dell'articolo 7,
  commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216.

[^83]: La Corte di cassazione, con sentenza n. 31604/20, depositata l'11

  novembre, ha rilevato come il captatore informatico non possa in
  inquadrarsi tra \"i metodi o le tecniche\" idonee ad influire sulla
  libertà di determinazione del soggetto, vietati dall'art. 188 c.p.p.
  poiché «non esercita alcuna pressione sulla libertà fisica e morale
  della persona, non mira a manipolare o forzare un apporto
  dichiarativo, ma, nei rigorosi limiti in cui sono consentite le
  intercettazioni, capta le comunicazioni tra terze persone, nella
  loro genuinità e spontaneità».

[^84]: Tale bene giuridico, specificazione informatica del domicilio

  comune, è da **intendersi -- secondo interpretazioni più attente al
  valore sociale che il dato digitale ha acquisito nel tempo -- sia
  come spazio fisico contenente dati riservati, sia come *spatium
  vitae et cogitationis* attraverso cui la personalità umana si
  estrinseca. Il bene giuridico tutelato si esprimerebbe quindi nella
  libertà di condurre, all'interno del luogo-sistema informatico,
  qualsiasi attività che non si ponga in contrasto con l'ordinamento
  di diritto. Ne discende che la tutela penale si concreterebbe nel
  momento di esercizio dello "*ius excludendi alios*" del *dominus
  loci*, estendendosi, al pari della tutela del domicilio fisico, sin
  dove la *voluntas excludendi* si spinga (posto il necessario
  rispetto di eventuali norme che autorizzino l'accesso).**

[^85]: Si veda: GER, Bundesverfassungsgericht, *Urteil des Ersten Senats

  vom 15. Dezember 1983 - 1 BvR 209/83*;  Bundesverfassungsgericht,
  Urteil des Ersten Senats vom 27. Februar 2008, 1 BvR 370/07 u. a. --
  Online-Durchsuchung/Computer-Grundrecht

[^86]: Si veda in particolare il D.Lgs. 51/2018 di attuazione della

  direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
  27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
  riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
  competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
  perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla
  libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
  2008/977/GAI del Consiglio.

[^87]: Ud. 21 dicembre 2017, Presidente Canzio, Relatore De Amicis

[^88]: Ma si veda poi anche la più nota sentenza Spano del 7 dicembre

  1995 causa C-462/93 Spano e a.

[^89]: Baldini&Castoldi, 1995.

[^90]: \”*The Future of Employment*\”, pubblicato da Oxford University

  Programme, 2013.

[^91]: *Global Chief Investment Officer di Ubs Wealth Management. Il

  dato è contenuto nella ricerca di Ubs \"Workforce Future 2016\".*

[^92]: «*Gli studi di Arntz, Gregory e Zierahn chiariscono molti aspetti

  e mostrano in modo evidente come la ricerca di Frey e di Osborne (e
  quelle successive, basate su simili supposizioni) sia poco
  attendibile. Stando a quanto riportato dai tre ricercatori del
  "Center for European Economic Research" di Mannheim....esaminando 21
  paesi della zona OCSE (tra cui anche l'Italia), gli autori
  evidenziano come --in generale-- solo il 9% degli attuali occupati
  sia ad alto rischio "sostituzione". In particolare, il pericolo del
  progresso tecnologico sembra essere minore in tutti quei paesi
  avanzati che investono di più nelle tecnologie dell'informazione e
  della comunicazione (ICT), che spendono maggiormente nell'educazione
  terziaria*», Giovanni Caccavello, research fellow in European Policy
  presso EPI Center ed Institute of Economic Affairs. *Qual è il vero
  rischio dell'automazione del lavoro?* Econopoly, 30 gennaio 2017.

[^93]: Il tasso di interesse nell\'eurozona (e in generale nei paesi più

  industrializzati) è quasi a zero, da circa nove anni
  https://voxeu.org/article/evidence-low-real-rates-will-persist. Tra
  l'altro, per quanto attiene l'Italia, i tassi bassissimi non hanno
  avuto effetti significativi neanche sugli investimenti
  https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/index.html.
  Il che, naturalmente, non significa che le politiche monetarie siano
  inutili o ininfluenti, ma solo che non sono di per sé sufficienti in
  relazione a disoccupazione ed impoverimento.

[^94]: I lavoratori part time sono aumentati in Italia di circa 10

  punti, passando dall'8% a oltre il 18% dei lavoratori. Il numero
  delle ore lavorate medie è, conseguentemente, sceso (dati Istat).

[^95]: Il dato è notevolissimo, e va tenuto presente quando si leggono i

  numeri della disoccupazione. L'Italia conta il 50% in più della
  Germania, e il 66% più della Franca, di *self-employed persons*,
  vale a dire lavoratori autonomi. Una larga parte di questi
  autodichiarati autonomi lo è diventato per carenza di altri sbocchi
  lavorativi.

[^96]: Dati della Banca d'Italia

  https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-famiglie/bil-fam2016/index.html.

[^97]: Medesima indagine Bankitalia del 2016:

  https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-famiglie/bil-fam2016/index.html.

[^98]: Dati Istat (https://www.istat.it/it/archivio/226611).

[^99]: Éditions du Seuil, 2013.

[^100]: Si veda in merito anche *Povertà*, a cura di Carlo Cefaloni, con

  testi di Leonardo Becchetti, Maurizio Franzini, Alberto Mingardi,
  Chiara Saraceno, Vittorio Pelligra, Città nuova, Roma 2016.Nel testo
  si ricorda come in Italia negli ultimi dieci anni la povertà si sia
  allargata a macchia d'olio, mettendo in ginocchio intere famiglie.
  La povertà è cresciuta in modo notevolissimo: più 141%, con l'8%
  della popolazione residente in Italia che vive nell'indigenza
  assoluta (4,6 milioni di persone).

[^101]: *Il piano inclinato del capitale: crisi, competizione globale e

  guerre*, Luciano Vasapollo, Editoriale Jaca Book, 2003.

[^102]: In Italia, tuttavia, per non farci mancare nulla, sono scesi

  mediamente anche i salari:
  https://medium.com/\@OECD/what-happened-to-wage-growth-8df7b6dfe9b4

[^103]: E sempre ammesso che non si cada in quella che sopra abbiamo

  definito la 'trappola dell'automazione'.

[^104]: È chiaro infatti che gli effetti di un aumento dei consumi sul

  lavoro si disperdono in larga parte, laddove una buona parte dei
  beni sul mercato provenga dalle importazioni. Anche se ciò non deve
  scoraggiare dall'intraprendere queste politiche, che non solo sono
  valide, ma che sostenendo anche i paesi in via di sviluppo,
  contribuiscono al buon andamento dell'intera economia mondiale.

[^105]: All'interno dei Giuristi Democratici occorre dare conto di una

  diversa posizione:
  Nel documento si afferma che il reddito di cittadinanza "resta una
  soluzione di passaggio". Lo si presenta come l'unica adeguata
  "risposta al cambiamento epocale che abbiamo vissuto" e se ne cita,
  tra i fondamenti culturali, Hegel, per cui «l\'uomo è l\'essere che
  nel costruire il mondo costruisce se stesso» e come fondamento
  giuridico la Costituzione all'art. 4, "laddove è scritto che ogni
  cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e
  la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al
  progresso materiale o spirituale della società". L'equivoco è tutto
  nel fatto che laddove è scritto "attività" e "costruzione" viene
  letto "lavoro" e "orario". Deve infatti essere riconosciuta come
  rilevante l'attività di cura dei propri cari e dell'ambiente in cui
  si vive, quella svolta nella coltivazione di se stessi o nella
  dimensione ludica e sociale, in favore della scelta di prevedere la
  necessità di un "lavoro" formale. Dunque dissentiamo dalla proposta,
  in quanto, lungi dall'essere una \"risposta al cambiamento\",
  difetta proprio nel non saper guardare all'oggi, al momento storico
  in cui il lavoro ha toccato il suo picco assoluto di sofferenza,
  svalorizzazione ed insensatezza relativamente alla capacità di
  favorire la "libera" espressione della propria personalità.
  È cioè una proposta obsoleta e ---nella misura in cui punta alla
  piena occupazione con un lavoro formale--- tanto impossibile quanto
  indesiderabile. E che per altro ha il difetto, involontariamente, di
  volgere le spalle alle lotte delle nuove generazioni per inventare
  un mondo davvero nuovo e sostenibile ipotizzando altri milioni a
  pendolare ogni giorno tra quartieri dormitori e posti di "lavoro",
  affossando in prospettiva il mercato delle attività culturali e
  assistenziali che sarebbe bruciato da un esercito di lavoratori di
  cittadinanza non specializzati da impiegare. Se poi invece essa
  sottende a una reindustrializzazione di massa avrebbe ---per pura
  ipotesi di realizzabilità--- delle conseguenze devastanti dal punto
  di vista ecologico, in quanto presupporrebbe un massiccio
  ampliamento dell'apparato produttivo che per funzionare dovrebbe
  dragare risorse energetiche, e produrre quantità di scarti, tali da
  accelerare l'orizzonte autodistruttivo del pianeta. Alla fine tutto
  ciò che di progressivo resterebbe è la natura "pedagogica" della
  proposta che rinvia alla parte meno libera e feconda delle
  esperienze del socialismo reale, dimenticando come già Marx
  invitasse alla lotta contro l'alienazione del lavoro salariato e il
  conseguente furto del valore prodotto, valore che ---dagli operaisti
  in poi--- abbiamo appreso essere estratto proprio da quelle libere
  "attività" di cui parla l'art. 4 della Costituzione e rispetto a cui
  il reddito si configura già come dovuto salario sociale senza
  bisogno di inventare elefantiache organizzazioni pubbliche di messa
  in produzione, sorveglianza e controllo dei disoccupati.
  Per queste ragioni abbiamo espresso disagio nel riconoscerci nel
  lavoro di cittadinanza, e l'aspetto straordinario e unico dei
  Giuristi Democratici è che è stato ritenuto non solo possibile ma
  arricchente l'invito ad esprimere le ragioni del nostro dissenso,
  che si illustrano con queste righe unitamente ai motivi della
  rinnovata adesione.

[^106]: Umberto Terracini, *La Costituzione e i diritti del lavoro*, in

  • Costituzione della Repubblica*, Roma, 1948, da *Dalla monarchia

alla repubblica. 1943-1946, la nascita della Costituzione italiana*

  a cura di Enzo Santarelli, L\'Unità-Editori Riuniti.
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