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19._articoli_613_e_97_cpp

ARTICOLI 613 E 97 CPP

a) Premessa


Come noto, l\'originaria formulazione dell\'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. prevedeva che il ricorso per cassazione potesse essere presentato dalla parte personalmente ovvero da un difensore iscritto nell\'albo speciale della Corte di cassazione.

La riforma Orlando (L.103/17) ha espunto dal 613 cpp le parole “*salvo che la parte non vi provveda personalmente…*”.

La novella legislativa ha, quindi, eliminato la possibilità per la parte di presentare il ricorso personalmente stabilendo che «*l\'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell\'albo speciale della Corte di cassazione*»; ha invece lasciato immutata per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell\'imputato a proporle, non modificando l\'originaria previsione dell\'art. 571 cod. proc. pen.

La norma ha chiaramente finalità deflattive, è vero che il numero dei ricorsi in cassazione era alto- a volte erano strumentali per prolungare il periodo di misura cautelare successivamente da scontare alla pena definitiva- ma va anche detto che è stata formata una sezione ad hoc – settima- che in camera di consiglio senza la presenza delle parti dichiara l'inammissibilità dei ricorsi, censurandone un 70/80 percento senza quindi un grande dispendio di energie.

La riforma è stata analizzata più volte dalla Corte di cassazione, un orientamento restrittivo applicava il 613 novellato solo ai ricorsi in Cassazione “*ordinari*”, un diverso orientamento a tutti ricorsi in cassazione, la questione è andata alle Sezioni Unite, le quali con sentenza n. 8914 del 23 febbraio 2018 [^87] hanno aderito all'ultimo orientamento.

Secondo il supremo collegio la riforma non inciderebbe sulla legittimazione a proporre ricorso da parte dell'imputato, cioè sulla titolarità del diritto ad impugnare, ma atterrebbe esclusivamente al profilo dinamico del suo esercizio concreto che l'art. 613 c.1 riserva esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale. La riforma non avrebbe determinato l'abrogazione delle norme che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, ma avrebbe solo ricondotto tali fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva nell'alveo del principio di rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione. Non vi sarebbe alcun profilo di incompatibilità con i principi sanciti dagli artt. 13,24 e 111 c.7 Cost, e con le previsioni dell'art.6 par.3 lett.b e c), della Convenzione Europea dei diritti dell\'uomo, poiché l\'esercizio del fondamentale diritto di difesa deve essere differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie di processo in modo tale da assicurare un livello di professionalità, adeguato all\'importanza e alle difficoltà del giudizio. Il 613 sarebbe una norma di esclusione, espressa e generalizzata, della possibilità di sottoscrizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato e dei soggetti a lui equiparati, così eliminando qualsiasi deroga alla regola generale che richiede la rappresentanza tecnica da parte di un difensore abilitato.

Le SSUU, consapevoli che di fatto ad un'amplia fetta di condannati viene automaticamente precluso il sindacato di legittimità, arrivano a sostenere che il difensore d'ufficio, non iscritto all'albo speciale può nominare -ai sensi dell'art.102 cpp- un sostituto cassazionista.

Chi conosce gli importi, i tempi di liquidazione delle difese d'ufficio, il numero di ricorsi che in cassazione vengono dichiarati inammissibili e quindi ai quali è precluso il p.s.s., il fatto che la liquidazione verrebbe corrisposta al titolare e non al sostituto, si rende perfettamente conto che l'ipotesi ventilata è puramente teorica: il sostituto dovrebbe accollarsi un corposo lavoro, con la speranza che se il ricorso fosse dichiarato ammissibile, il titolare liquidato, a distanza di anni, a volte di lustri, forse potrebbe essere retribuito dal titolare della difesa.

Mi permetto di citare due nostri referenti: Domenico Gallo che ha parlato di “*sistema penale a* *ferro di cavallo, nemico- amico”*, Livio Pepino “*teoria penale per tipo di autore”*.

Ebbene la riforma Orlando sulla ricorribilità in Cassazione consente il sindacato di legittimità solo per determinati autori o amici, i benestanti che si pagano il difensore di fiducia o perlomeno i ben integrati che hanno collegamenti con difensori fuori dal carcere. Gli emarginati, tra cui molti stranieri che spesso non conoscono bene la nostra lingua, sono sostanzialmente esclusi dalla dal terzo grado di giudizio se non hanno avuto la fortuna di trovare un difensore d'ufficio cassazionista.

Si è creato nel nostro ordinamento una sorta di terra di nessuno, una zona d'ombra, un limbo, l'imputato indigente è sostanzialmente escluso dalla possibilità di ricorrere in cassazione.

b) de iure condendo


La via maestra: una ulteriore riforma del 613 cpp sarebbe sicuramente la più semplice, ma anche la più improbabile: vedrebbe la netta ostilità di una parte dell'opinione pubblica e della Magistratura, assillata dal numero dei ricorsi in Cassazione che fino al 2018 hanno provocato una quasi paralisi dell'Ufficio e dal costo degli stessi.

L'orientamento assunto dalle SSUU, anche alla luce della Carta Costituzionale e della CEDU, sembra difficilmente demolibile, fosse solo per l'autorevolezza dell'autore, però si rinviene uno spiraglio nell'art.97 cpp ove dispone:“ *l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore d'ufficio*”.

c) proposta


Il difensore d'ufficio inabilitato al ricorso in Cassazione non è un difensore con i poteri necessari a svolgere il suo ufficio, non può nulla contro l'atto, anche se lo ritiene illegittimo. Di fronte ad una sentenza della corte di appello di condanna, o ad un provvedimento ricorribile in Cassazione, ove vi sia l'assistenza di un difensore d'ufficio non cassazionista, la magistratura dovrebbe nominare un difensore d'ufficio iscritto nell'albo speciale, legittimato al ricorso, per consentire che effettivamente il diritto di difesa sia esercitato in ogni grado del giudizio anche per gli imputati più deboli.

Senza tendere ad una riforma legislativa, che appare oggi improbabile, una lettura estensiva e garantista dell'art.97 cpp eliminerebbe gli ostacoli suddetti alla difesa, garantirebbe anche in cassazione ai soggetti deboli la possibilità di ricorrere avverso un provvedimento ritenuto illegittimo.

La ricostituita integrità del diritto di difesa contemporaneamente darebbe lavoro agli avvocati- categoria particolarmente sofferente in questo periodo- e non comporterebbe alcun ingolfamento alla Cassazione, che vedrebbe un modesto incremento dei ricorsi, questa volta formulati da soggetti qualificati, solo nei casi di altamente probabile illegittimità.

La possibilità di aumentare il lavoro potrebbe incontrare il favore di molti colleghi e delle istituzioni rappresentative.

Potremmo redigere un elaborato difensivo che proponga l'applicazione “estensiva” dell'art. 97 cpp, nei termini suddetti, da utilizzare in tutti i casi in cui le corti d'appello non nominino un difensore d'ufficio abilitato in cassazione, quale memoria, nella quale proporre la nuova interpretazione del codice o in subordine sollevare la questione di legittimità costituzionale. Lo strumento potrebbe essere l'art.175 cpp restituzione nel termine.

Pubblicizzare l'iniziativa presso i colleghi, i magistrati e i consigli dell'Ordine darebbe lustro alla nostra associazione e ci consentirebbe di individuare rapidamente un di ricorso nel quale proporre la nostra lettura dell'art. 97 cpp.

19._articoli_613_e_97_cpp.txt · Ultima modifica: 2024/12/16 16:54 da 127.0.0.1